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Art. 5. Divieto di uccellagione e di cattura di mammiferi selvatici.

Art. 5. Divieto di uccellagione e di cattura di mammiferi selvatici.

1. A norma dell’art. 3 della legge n. 157 sono vietati in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova nidi e piccoli nati.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.