Art. 39. Allevamenti.(19)
1. Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinato l’allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.(182)
2. Il titolare di un'impresa agricola autorizzata è tenuto a dare comunicazione alla Regione e alla provincia di Sondrio per il relativo territorio dello svolgimento dell’attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate.(183)