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Art. 39. Allevamenti.(19)

Art. 39. Allevamenti.(19)

1. Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinato l’allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.(182)

2. Il titolare di un'impresa agricola autorizzata è tenuto a dare comunicazione alla Regione e alla provincia di Sondrio per il relativo territorio dello svolgimento dell’attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate.(183)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
182. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 6, lett. e) della l.r. 5 maggio 2004, n. 12. 
183. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 4, lett. ll) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.