Art. 25. Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo.(19)
1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito destinati all’esercizio venatorio almeno per una intera stagione venatoria.
2. Fermi restando i divieti di cui all’art. 43, comma 1, lettera f) e quanto previsto dal comma 8, gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o essere collocati a meno di cento metri dagli stessi, fatta eccezione, per i fabbricati funzionali all'attività rurale, anche non imprenditoriale, indipendentemente dal classamento catastale degli stessi e con esclusivo riferimento ai capanni attivi anche non continuativamente tra il 5 ottobre 2010 e la data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018; ai fini dell’applicazione della distanza minima di cento metri non sono altresì considerati immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione quelli a carattere rurale destinati durante l’effettivo esercizio venatorio esclusivamente al supporto dell’attività venatoria e destinati alla sosta, al riposo del cacciatore e di eventuali ospiti ed alla custodia degli attrezzi di caccia e dei richiami.(85)
2 bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 43, comma 1, lettera e), qualora il sito in cui è ubicato l'appostamento fisso subisca impreviste variazioni rispetto alle distanze prestabilite, è vietato l'utilizzo di feritoie di sparo pregiudizievoli per la sicurezza pubblica in relazione al mutato contesto ambientale.(86)
3. Sono considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d' acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, purché saldamente ancorati al fondale, destinati all’esercizio venatorio agli acquatici, verso i quali è consentito l’accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero, in atteggiamento di caccia, della selvaggina ferita.
4. Gli appostamenti all’avifauna selvatica acquatica collocati in terra ferma devono avere una stabile occupazione di sito definita, con la copertura d' acqua del suolo per una durata non inferiore a quattro mesi, pena la revoca dell’autorizzazione, fatta eccezione per quelli impiantati in risaia.(87)
5. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e ha validità per dieci anni, salvo revoca o subentro di persona diversa nella titolarità della stessa; la domanda deve essere corredata da georeferenziazione GPS, ovvero da planimetria in scala 1.10.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento, e dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato in quanto l'appostamento importi preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno. In caso di subentro di persona diversa, la relativa domanda va corredata unicamente del consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno, lago o stagno privato e la validità decennale dell'autorizzazione, per una sola volta, decorre nuovamente dalla data del subentro stesso. La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche in caso di subentro dell'erede al titolare dell'autorizzazione, purché in possesso dei requisiti richiesti. È ammesso il subentro nella titolarità di persona diversa dall'erede a seguito di rinuncia da parte di quest'ultimo, entro due anni dalla morte del titolare e secondo le disposizioni precedenti durante i quali non è possibile rimuovere l’appostamento; tale disposizione si applica anche per il periodo temporale in cui il titolare dell’autorizzazione per comprovata causa di forza maggiore sia impossibilitato nel procedere al rinnovo dell’autorizzazione.(88)
5 bis. Gli appostamenti fissi di caccia autorizzati in conformità alle disposizioni della legislazione venatoria non sono soggetti alle prescrizioni normative previste dalla l.r. 12/2005. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, oltre a quanto previsto dall’articolo 14, commi 1 e 3, lettera j) della presente legge, possono emanare disposizioni regolamentari relative alle dimensioni dei capanni e ai materiali di costruzione più idonei, avuto riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi.(89)
6. Non sono considerati fissi agli effetti della opzione e della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l’esercizio venatorio agli ungulati e ai colombacci.
7. (90)
8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi a distanza inferiore a duecento metri da altro appostamento fisso preesistente; per gli appostamenti fissi, autorizzati anche in via non continuativa, dal 20 agosto 1993 fino all'entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019', la distanza da altro appostamento fisso preesistente non può essere inferiore a centocinquanta metri; sono in ogni caso fatte salve, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti al 20 agosto 1993. Per appostamento fisso preesistente deve intendersi l’appostamento fisso di caccia autorizzato per almeno una volta dalla pubblica amministrazione competente.(91)
9. Ferma restando l’esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’articolo 35, è consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate, entro un raggio di duecento metri dal capanno, il recupero in attitudine di caccia della selvaggina ferita anche con l’uso del cane da riporto o con l’uso di natante con motore fuoribordo con obbligo di arma scarica e riposta nell’apposita custodia.(92)
10. E vietata la caccia in forma vagante ad una distanza minore di metri cento dagli appostamenti fissi tabellati a cura del titolare durante l’effettivo esercizio di essi, salvo il consenso del titolare stesso.(93)
11. L’accesso all’appostamento fisso con armi proprie e con l’uso dei richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l’opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare possono cacciare nell’appostamento fisso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, con il consenso del titolare stesso, anche se non risultano soci dell'ambito territoriale o comprensorio alpino della regione ove è ubicato l’appostamento fisso nel quale sono stati invitati, senza versare alcun contributo ulteriore, purché documentino il pagamento del contributo di adesione all’ambito territoriale di caccia o al comprensorio alpino di cui sono soci; in caso di assenza del titolare dell’autorizzazione, l’accesso è consentito agli ospiti previo il possesso della copia dell’autorizzazione stessa. E' comunque consentita la presenza nell’appostamento fisso di ospiti osservatori.(94)
12. Le province, nella stagione venatoria 1993/94, non possono, rilasciare un numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso superiore a quello rilasciato nella stagione venatoria 1989/90, ammontante complessivamente a n. 20.940 suddivisi per provincia, come da prospetto di cui all’allegato B alla presente legge.
13. Le autorizzazioni di cui al comma 12 sono rilasciate su richiesta dal titolare dell’appostamento fisso già autorizzato per la stagione venatoria 1989/1990, ovvero anche di persona diversa nel caso in cui l’autorizzazione per l’appostamento fisso sia stata rinnovata e confermata anche per gli anni successivi; ove si verifichi una possibile capienza, le autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni, ai portatori di handicap fisici e a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.
14. La Regione o la provincia di Sondrio per il relativo territorio autorizza il titolare di appostamento fisso 'purché con domanda corredata da quanto previsto dal comma 5 ad impiantare l’appostamento stesso in un zona diversa da quella in cui era stato in precedenza autorizzato .(95)
15. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per l'approntamento. Detti appostamenti sono soggetti al preventivo consenso verbale del conduttore del fondo, qualora necessitino di preparazione del sito o di allestimento che può avvenire anche nella giornata precedente l'esercizio della caccia, senza che ne derivi una nuova autorizzazione..(96)
16. La caccia da appostamento temporaneo va intesa come caccia vagante.
17. La preparazione dell’appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.
18. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a duecento metri da altro appostamento. Sono esclusi dalla distanza minima di cui al presente comma gli appostamenti temporanei per la caccia al colombaccio, anche con l’uso di richiami vivi, allestiti all’interno delle aziende faunistico-venatorie, previo consenso verbale del concessionario.(97)
19. Il titolare dell’autorizzazione dell’appostamenti fisso di caccia, previo accordo per il proprietario o conduttore del fondo, provvede durante il corso dell’anno al mantenimenti delle caratteristiche naturali dell’ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di cento metri dall’impianto. 19 bis. Le distanze di cui al presente articolo devono essere verificate seguendo il profilo morfologico del terreno.(98)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
83. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 12 ottobre 1993, n. 30 e successivamente dall'art. 1, comma 10, lett. a) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7. Il comma è stato modificato dall'art. 15, comma 1, lett. l) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
86. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 5 ottobre 2010, n. 17 e successivamente modificato dall’art. 3, comma 3, lett. g) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 ,dall'art. 22, comma 1, lett. g) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.e dall'art. 4, comma 1, lett. e) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22.
87. Il comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. f) della l.r. 27 febbraio 2007, n. 5 e successivamente modificato dall’art. 3, comma 3, lett. h) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 e dall’art. 3, comma 3, lett. i) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
90. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38 e successivamente modificato dall'art. 15, comma 1, lett. m) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Vedi sentenza Corte costiuzionale n. 291/2019.
92. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 10, lett. d) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7e successivamente modificato dall'art. 15, comma 1 lett. o) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.