Art. 41. Controllo della fauna selvatica.(19)
1. Il presidente della giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’allegato C, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo - agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica o inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia.(192)
3. Il controllo, esercitato selettivamente, viene praticato, di norma, mediante l’utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'istituto nazionale della fauna selvatica o dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge; qualora l'istituto o l'osservatorio verifichino l’inefficacia dei predetti metodi, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio predispongono piani di abbattimento. I piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province che potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, degli agenti venatori volontari provinciali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio e delle guardie dipendenti dalle aziende faunistico venatorie, nonché degli operatori espressamente abilitati dalla Regione o dalla provincia di Sondrio, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica.(193)
4. Qualora il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storicoartistico all’interno di centri urbani, lo stesso è attuato su conforme parere dell’ufficiale sanitario competente, dal comune interessato, d'intesa con la Regione o la provincia di Sondrio per il relativo territorio.(194)
5. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possono autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali e agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro strutture provinciali, piani di abbattimento delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi e di operatori espressamente, abilitati dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica.(195)
5 bis. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 3 e 5 sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate agli operatori dalle province alla data di entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale' e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria' conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015).(196)
6. Nel caso in cui la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio intendano adottare il regime di deroga previsto dall’art. 9, comma 1, lettere a) e b), della direttiva 79/409 CEE, sono tenute a fare riferimento alle condizioni specificate dallo stesso articolo con la menzione, tra l’altro, delle specie che formano oggetto della deroga, dei mezzi, degli impianti e dei modi di cattura o di prelievo autorizzati, delle condizioni di rischio e delle circostanze di tempo e di luogo in cui la deroga stessa può esser attuata e dei controllo che saranno effettuati, previo parere dell’istituto nazionale della fauna selvatica.(197)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
193. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g) della l.r. 16 settembre 2009, n. 21, dall’art. 3, comma 5, lett. e) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 dall’art. 3, comma 5, lett. f) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 e dall'art. 4, comma 1, lett. m) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22.