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Art. 23. Mezzi, attrezzi ed ausili per l’esercizio dell’attività venatoria.(19)(76)

Art. 23. Mezzi, attrezzi ed ausili per l’esercizio dell’attività venatoria.(19)(76)

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso di:

a) fucile con canna e anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che non possa contenere più di due cartucce di calibro non superiore al 12;

b) fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;
c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;

d) arco.

2. E' consentito l’uso dei falchi esclusivamente appartenenti a specie autoctone e riprodotte in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.

3. L’addestramento e l’allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna selvatica.(78)

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l’uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Il cacciatore nell’esercizio dell’attività venatoria è autorizzato a portare, oltre ai cani ed alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie; ad usare richiami vivi di cattura secondo le quantità previste dalla legge 157/ 1992 e richiami vivi di allevamento in voliere, corridore, palloni o similari e in gabbie; ad usare fischi e richiami a bocca o manuali; ad impiegare stampi di legno, plastica o altro materiale riproducenti specie cacciabili e non, soggetti imbalsamati delle specie cacciabili, nonché richiami non acustici a funzionamento meccanico.(79)

6. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

7. Sono vietati tutte le armi e i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

7 bis. Nell'esercizio della caccia di selezione agli ungulati e nelle forme collettive della braccata, della girata e della battuta, è obbligatorio per tutti i partecipanti indossare un giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché un copricapo avente le medesime caratteristiche. Per le altre forme di caccia, inclusa la caccia all'attesa o alla posta, è obbligatorio indossare un indumento, un copricapo o un accessorio di colori ad alta visibilità, ad eccezione
della caccia da appostamento fisso e da appostamento temporaneo.(80)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
76. La rubrica è stata sostituita dall'art. 1, comma 8, lett. a) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7. 
77. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 3, lett. e) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
78. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 8, lett. b) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7. 
79. Il comma è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, lett. k) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.