Art. 46. Tasse di concessione regionale.
1. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunisticovenatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette a tasse di concessione regionale da versare secondo le modalità e nella misura prevista alle corrispondenti voci della tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.
1 bis. L’importo della tassa di concessione regionale per gli appostamenti fissi è ridotto del 50 per cento per i titolari ultra sessantacinquenni e per i portatori di handicap fisici che comportino la riduzione di oltre il 30 per cento della capacità motoria.(235)
2. I relativi introiti sono destinati alla Regione e alla provincia di Sondrio per il relativo territorio.(236)
3. Le aziende agri-turistico venatorie sono soggette alle stesse tasse regionali previste per le aziende faunisticovenatorie situate in territori non montani.