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Art. 46. Tasse di concessione regionale.

Art. 46. Tasse di concessione regionale.

1. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunisticovenatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette a tasse di concessione regionale da versare secondo le modalità e nella misura prevista alle corrispondenti voci della tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.

1 bis. L’importo della tassa di concessione regionale per gli appostamenti fissi è ridotto del 50 per cento per i titolari ultra sessantacinquenni e per i portatori di handicap fisici che comportino la riduzione di oltre il 30 per cento della capacità motoria.(235)

2. I relativi introiti sono destinati alla Regione e alla provincia di Sondrio per il relativo territorio.(236)

3. Le aziende agri-turistico venatorie sono soggette alle stesse tasse regionali previste per le aziende faunisticovenatorie situate in territori non montani.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
235. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 22 della l.r. 8 maggio 2002, n. 7. 
236. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 6, lett. k) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.