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Art. 4. Fauna selvatica oggetto della tutela.

Art. 4. Fauna selvatica oggetto della tutela.

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica, comunque presenti nel territorio regionale, elencate nell’art. 2, comma 1, della legge n. 157/92 e ricomprese nell’allegato A della presente legge.

3. La tutela della fauna selvatica, a norma dello stesso art. 2 della legge n. 157/92, non comprende le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole.