Art. 19. Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.
1. I centri pubblici di riproduzione, di cui all'art. 14, commi 1 e 3, lettera c), sono istituiti dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio, che ne curano anche la gestione e hanno per scopo la produzione di fauna selvatica allo stato naturale; gli stessi enti possono affidarne la gestione ai comitati di gestione di cui all'art. 30.(59)
2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio autorizzano la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate. (60)(19)
3. L'autorizzazione dei centri privati è subordinata all'osservanza di apposito disciplinare contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attività autorizzate.
4. Le province organizzano e svolgono attività di vigilanza e controllo sui centri privati di cui al comma 2.