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Art. 31. Compiti dei comitati di gestione.(19)

Art. 31. Compiti dei comitati di gestione.(19)

1. I comitati di gestione di cui all’art. 10, entro quattro mesi dal loro insediamento, sulla base degli indirizzi dei piani di cui all’articolo 14, approvano un proprio programma nel quale devono essere previsti:(145)

a) i piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi di immissione e dei prelievi di selvaggina e di riqualificazione faunistica, le previsioni sulla realizzazione di interventi di set-aside faunistico e la pianificazione pluriennale degli interventi di gestione e miglioramento ambientale di cui al comma 2;(146)

b) la realizzazione di strutture atte alla produzione, allevamento e adattamento in libertà di fauna selvatica;(147)
c) le condizioni perché venga garantita una densità minima di base della fauna selvatica durante tutto l’anno solare. (148)

2. I comitati di gestione promuovono e organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvedono all’attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;
b) le coltivazioni per l’alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli;(149)
c) il ripristino di zone umide e di fossati;
d) la differenziazione delle colture;
e) la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà , della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;
h) la coltivazione dei terreni in modo da prevedere una zona di rispetto agricolo da siepi e fossati di almeno tre metri, libera da coltivazioni.(150)

2 bis. I comitati di gestione possono richiedere al socio cacciatore la partecipazione alle attività gestionali degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, secondo le modalità che riterranno opportuno applicare.(151)

3. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio erogano annualmente ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia le risorse di cui all’articolo 47, relative ai danni arrecati alle produzioni agricole dall’esercizio dell’attività venatoria; i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia provvedono all’erogazione delle somme secondo i criteri stabiliti dagli stessi enti.(152)

4. Per la stagione venatoria 1994/1995 i comitati di gestione definiscono le modalità per l’esercizio venatorio entro il 31 luglio 1994.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
145. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 4, lett. n) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
146. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 15, lett. a) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7. 
147. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 15, lett. a) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7. 
148. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 15, lett. b) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7. 
149. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 15, lett. c) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7. 
150. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 15, lett. d) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7. 
151. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22. 
152. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 15, lett. e) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7e successivamente dall’art. 3, comma 4, lett. o) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.