Art. 18. Zone di ripopolamento e cattura.
1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui all’art. 14, commi 1 e 3, lettera b), sono istituite dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio.(55)(19)
2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della selvaggina stessa ed hanno la durata di cinque anni, salvo rinnovo; qualora non sussistano, per motivazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle specifiche finalità, possono essere revocate o modificate o trasferite con delibera della Giunta regionale, ferme restando le percentuali minime e massime di cui all'articolo 13 comma 3.(56)
3. Nell’atto di costituzione sono stabiliti anche i criteri di prevenzione dei danni e le modalità del loro indennizzo, alle produzioni agricole nonché gli incentivi per l’incremento e la riproduzione della fauna selvatica, il miglioramento ambientale e il controllo della specie la cui elevata densità sia causa di eccessiva predazione su altre specie.(57)
4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è svolta dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e può essere affidata ai comitati di gestione di cui all’art. 30.(58)(19)