1. I provvedimenti che, a norma della presente legge, sono di competenza del presidente della giunta regionale sono assunti dall'assessore competente, se delegato.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dallal.r. 25 marzo 2016, n. 7vediart. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.