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Art. 11. Tassidermia.

Art. 11. Tassidermia.

1. La normativa regionale di cui alla l.r. 19 agosto 1986, n. 42“Norme per l’esercizio dell’attività di tassidermia”, come modificata dalla l.r. 13 maggio 1988, n. 26, è adeguata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni in materia previste dalla legge n. 157/92.

2. A norma dell’art. 30, comma 2, della legge n. 157/92 per la violazione delle disposizioni in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l’abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.