Art. 11. Tassidermia.
1. La normativa regionale di cui alla l.r. 19 agosto 1986, n. 42“Norme per l’esercizio dell’attività di tassidermia”, come modificata dalla l.r. 13 maggio 1988, n. 26, è adeguata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni in materia previste dalla legge n. 157/92.
2. A norma dell’art. 30, comma 2, della legge n. 157/92 per la violazione delle disposizioni in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l’abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto.