Saltare la navigazione

Art. 13. Destinazione del territorio agro-silvo-pastorale.

Art. 13. Destinazione del territorio agro-silvo-pastorale.

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, al controllo, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La regione realizza la pianificazione di cui all'art. 12, mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto nei commi successivi.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale della regione, la cui estensione è determinata con deliberazione della Giunta regionale, è destinato: (39)

a) per una quota dal dieci al venti per cento in zona Alpi e per una quota dal venti al trenta per cento nel restante territorio, a protezione della fauna selvatica; in dette quote sono compresi i territori ove è comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni comprese tutte le aree in cui l’esercizio venatorio è vietato dalla presente legge e, in particolare, dalle disposizioni di cui agli articoli 17,18, 37 e 43;
b) per una quota massima del quindici per cento di ciascuna provincia ad ambiti privati di cui agli articoli 19, comma 2, 21 e 38, ivi comprendendo fino all’otto per cento del territorio per le aziende agrituristico-venatorie e fino al tre per cento per le zone di allenamento e addestramento dei cani e per prove e gare cinofile.
3 bis. La deliberazione di cui al comma 3 acquista efficacia alla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.(40)

4. (41)

5. (41)

6. Nel rimanente territorio agro-silvo-pastorale si effettua la gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dagli articoli dal 28 al 34.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
39. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 4 della l.r. 8 maggio 2002, n. 7 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 8 agosto 2006, n. 19 e dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 27 febbraio 2007, n. 5. Il comma è stato ulteriormente sostituito dall’art. 3, comma 2, lett. a) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
40. Il comma è stato aggiunto dall’art. 3, comma 2, lett. b) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
41. Il comma è stato abrogato dall’art. 3, comma 2, lett. c) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.