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Art. 12. Piano faunistico-venatorio regionale.

Art. 12. Piano faunistico-venatorio regionale.

1. Il piano faunistico-venatorio regionale è predisposto dalla giunta regionale secondo criteri di omogeneità e congruenza, sulla base di indicazioni dell'istituto nazionale per la fauna selvatica; il piano regionale assicura il perseguimento degli obiettivi di mantenere e aumentare la popolazione di tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico.

2. Il piano è approvato dal consiglio regionale, ha durata quinquennale e può essere aggiornato nel periodo di validità.

3. Il piano disciplina in particolare:

a) il regime di tutela della fauna selvatica secondo le tipologie territoriali;
b) le attività tese alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, anche con la previsione di modalità omogenee di rilevazione e di censimento;
c) i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico venatorie, di aziende agrituristico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
d) gli indirizzi e le modalità di coordinamento della presente legge con la normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette;
e) gli impegni finanziari per la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi della presente legge;
f) il rapporto numerico minimo tra gli agenti di vigilanza dipendenti dalle province ed il territorio agro-silvo-pastorale, nel rispetto delle indicazioni dell'istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. Il piano è corredato da:

a) cartografie del territorio regionale in scala 1:10.000 e 1:100.000 indicanti le emergenze naturalistiche e le
utilizzazioni territoriali aventi stretta connessione con la gestione faunistico-venatoria;
b) programma di protezione della fauna selvatica autoctona di cui sia accertata una diminuzione della popolazione
sul territorio regionale;
c) programma di conservazione e ripristino delle zone umide per la tutela dell'avifauna selvatica migratoria;
d) carta delle potenzialità e delle vocazioni faunistiche;
e) programma di salvaguardia delle zone montane per l'incremento e il controllo della tipica fauna selvatica alpina. (38)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
38. La lettera è stata modificata dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38.