Art. 31.(Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da 206,00 a euro 1.239,00 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
b) sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 619,00 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da euro 206,00 a euro 1.239,00;
c) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 929,00 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da euro 258,00 a euro 1.549,00;
d) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 929,00 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da euro 258,00 a euro 1.549,00; in caso di ulteriore violazione la sanzione e' da euro 361,00 a euro 2.169,00. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto e' commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 619,00 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da euro 258,00 a euro 1.549,00;
f) sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 619,00 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da euro 258,00 a euro 1.549,00;
g) sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 619,00 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da euro 206,00 a euro 1.239,00;
h) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 929,00 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da euro 258,00 a euro 1.549,00;
i) sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 464,00 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
l) sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 464,00 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;
m) sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 154,00 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la
polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione e' applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.
m-bis sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00 non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis.
2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.