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Art. 15.(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

Art. 15.(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico- venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, e' dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attivita' venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico- venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa e' esaminata entro sessanta giorni.

4. La richiesta e' accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunisticovenatoria di cui all'articolo 10. E' altresi' accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attivita' venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonche' di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attivita' di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto e' reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia e' vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attivita' venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio venatorio e', comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualita' di coltivazione. Si considerano in attualita' di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonche' a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante e' inoltre vietato sui
terreni in attualita' di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o inten- sive.

8. L'esercizio venatorio e' vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondita' di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intendera' successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo- pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.

10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio e' vietato nonche' le modalita' di delimitazione dei fondi stessi.

11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 19941995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire (( dal 31 luglio 1997 )) le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14. (1)

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 2) che "Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma 1, lettera b) e 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157."