PESTE SUINA AFRICANA – ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA 13/06/2024 N.207

In sostanza cosa aggiorna:

OBBLIGO per tutti i soggetti che svolgono attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale di utilizzare l’applicativo gestionale predisposto da Regione Lombardia per l’annotazione dei capi abbattuti e la registrazione delle ulteriori informazioni, secondo quanto stabilito da apposito provvedimento regionale. Sino all’operatività del predetto strumento gestionale continueranno ad utilizzarsi le modalità attualmente previste.

OBBLIGO di attivare la braccata al cinghiale non più per tre mesi a per 4 nel periodo 1° ottobre – 31 gennaio negli ambiti territoriali e nei comprensori alpini di caccia limitatamente alla zona di minor tutela in attuazione la legge 12 luglio 2024, n. 101 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”;
Ammissione senza limitazioni numeriche di ospiti giornalieri non iscritti alle squadre di caccia in braccata;

Oltre a modificare qualcosa sul controllo del cinghiale all’interno dell’allegato 2.

ALLEGATO 2
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL CONTROLLO

Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalle polizie provinciali, dalla polizia metropolitana o dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), c) e, limitatamente alle aree in cui vige il divieto di caccia, d), della l.r. 86/1983 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991, a seconda della competenza territoriale.
Fermo restando quanto già previsto nell’Allegato 3 dell’Ordinanza commissariale n.2/2024 “LINEE GUIDA PER LA MODULAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE IN ZONA INFETTA E IN ZONA DI RESTRIZIONE II, su tutto il territorio regionale nel corso delle attività di controllo, l’operatore volontario oppure operante a titolo professionale, può intervenire, oltre che da terra, anche con veicolo in ore notturne e sparo dallo stesso – non dall’interno dell’abitacolo – purché fermo e tale da consentire il tiro da postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna, fatte salve le necessarie considerazioni della Polizia provinciale e della Polizia metropolitana circa le migliori modalità da attuare affinché le attività si svolgano in sicurezza. Le attività di controllo possono svolgersi anche non in presenza di un agente sul luogo dell’intervento, ma con delega operativa a personale volontario in possesso di adeguate formazione e abilitazione (guardie venatorie volontarie e figure analoghe) oppure con modalità a distanza anche telematiche che assicurino al personale della Polizia provinciale e della Polizia metropolitana una puntuale conoscenza delle caratteristiche e tempistiche di intervento (luogo, orario, personale impiegato) e della rendicontazione dei capi abbattuti. In ragione di quanto sopra esposto, l’assenza di agenti di polizia provinciale o metropolitana per effettuare coordinamento in campo, non giustifica la previsione di limiti orari per gli interventi degli operatori.

In considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica e del conseguente intensificarsi delle connesse attività di ricerca e depopolamento del cinghiale svolte sul territorio, da cui inevitabilmente possono conseguire manifestazioni di preoccupazione e di allarme da parte di soggetti territoriali, istituzionali, e non, nelle aree di intervento, le polizie provinciali e la Polizia metropolitana, in qualità di organi deputati al coordinamento e controllo di tali attività, dovranno provvedere a fornire comunicazione ai diversi soggetti istituzionali del territorio, rispetto alle operazioni messe in campo.
Fatte salve specifiche richieste delle Prefetture/Questure non è necessario produrre analoghe informative per quanto concerne l’attività venatoria, trattandosi di attività svolta autonomamente dai cacciatori iscritti agli ATC/CAC.

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