Di seguito riporto i chiarimenti a riguardo l’annotazione sul tesserino degli abbattimenti dell’avifauna migratoria del Consiglio Regionale della Lombardia.
In relazione alla richiesta di cui in oggetto, pervenuta con lettera in data 15.10.2018, si precisa quanto segue.
La legge 157/92, art. 12, comma 12bis prevede che “La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l’abbattimento”.
La l. r. 26/93, art. 22, comma 7, non oggetto di alcuna impugnativa innanzi la Corte costituzionale, prevede che “I capi di selvaggina migratoria vanno annotati sul tesserino venatorio, in modo indelebile, sul posto di caccia, dopo gli abbattimenti accertati”.
Dalla lettura del combinato disposto della norma nazionale e di quella regionale, più di dettaglio, è possibile dedurre un orientamento di massima secondo il quale, nella specifica forma di caccia da appostamento alla sola migratoria, la locuzione “gli abbattimenti accertati” possa essere declinata nell’annotazione in contemporanea sul tesserino venatorio di più capi abbattuti, ovvero nel procedere ad annotazioni “cumulative” per più capi abbattuti, con ragionevole periodicità giornaliera, sempre beninteso sul posto di caccia.
Distinti saluti
Referente per l’istruttoria della pratica: MASSIMO MARRACCI