Ospitalità venatoria.
Periodo: dopo il primo mese di caccia al 31 gennaio (art. 33, comma 13, L.R. 26/93)
Sono cinque giornate totali da concordare con l’A.T.C. mediante compilazione di uno specifico modulo disponibile presso la sede dell’A.T.C., ove sono indicati i dati anagrafici sia del cacciatore ospitato che dell’ospitante. L’A.T.C. di volta in volta, invia tramite fax il relativo permesso per ogni singola giornata di ospitalità, che deve essere predeterminata.
Il cacciatore ospite può cacciare sia la stanziale che la migratoria: in caso di prelievi di fauna stanziale, i suoi capi devono essere segnati dal cacciatore ospitante sul proprio tesserino venatorio regionale, in caso di prelievi avifauna migratoria, i capi li deve invece segnare sul proprio tesserino venatorio.
Art. 33. Criteri e modalità d’iscrizione.
comma 13, L.R. 26/93
13. Il comitato di gestione, sulla base di modalità determinate d’intesa con la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, può consentire al socio di ospitare dopo il primo mese di caccia, senza finalità di lucro, un altro cacciatore che ha scelto la medesima forma di caccia vagante, anche se residente in altra regione. All’ospite è rilasciata un’autorizzazione giornaliera predisposta dall’ambito territoriale o dal comprensorio alpino di caccia; nel caso di prelievo di selvaggina stanziale da parte dell’ospite, la marcatura sul tesserino venatorio è a carico del socio ospitante.