La legge regionale n. 15 del 26 maggio 2017 (Legge di semplificazione 2017) ha modificato la Legge
Regionale 26/93 e s.m.i. “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela del l’equilibrio
ambientale e disciplina dell’attività venatoria” che si invia in allegato nel testo aggiornato.
Si segnalano di seguito alcune modifiche di particolare rilevanza:
Esercizio della caccia in forma esclusiva (articolo 35 comma 2.1 della L.r. 26/93 e s.m.i)
Fermi restando il numero massimo consentito di giornate di caccia fissato dall’articolo 40, comma 13, e
il disposto circa l’esclusività della forma di caccia di cui al comma 1 del presente articolo, il cacciatore
che ha optato per una delle forme di caccia di cui alle lettere a) e c) dello stesso comma 1, a partire
della terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, può disporre gratuitamente, sulla base dei
criteri approvati dalla Giunta regionale, di un pacchetto di dieci giornate fruibili in tutti gli ambiti
territoriali o nella zona di minor tutela dei comprensori alpini della Regione per la caccia alla selvaggina
migratoria, anche con l’uso di richiami vivi, esclusivamente da appostamento temporaneo,
raggiungibile con il fucile riposto nella custodia. La fruizione delle dieci giornate, che non deve superare
il tetto massimo del cinque per cento del numero complessivo dei cacciatori iscritti in quell’ambito
territoriale o comprensorio alpino, sulla base del numero degli ammessi dell’anno precedente
comunicato a Regione Lombardia, deve essere preventivamente autorizzata, facendone richiesta
scritta all’ambito territoriale o al comprensorio alpino nel comparto di minor tutela entro il 31 marzo di
ogni anno. L’autorizzazione, disposta entro il 31 maggio di ogni anno, è titolo per l’esercizio venatorio.
Per la stagione venatoria 2017/2018 il termine per la richiesta è fissato alla terza domenica di
settembre.”
Addestramento e allenamento dei cani (art. 40 comma 12 della L.r. 26/93 e s.m.i.)
“La regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio disciplinano l’allenamento e
l’addestramento dei cani nei trenta giorni antecedenti l’apertura della caccia e non oltre il giorno 08
dicembre, per tre giornate settimanali, con l’eccezione del martedì e del venerdì e della zona di
maggior tutela della zona alpi. Durante la stagione venatoria l’allenamento e addestramento dei cani
sono consentiti previa annotazione della giornata sul tesserino venatorio. Tali attività sono sempre
vietate nelle aree interessate da produzioni agricole di cui all’art. 37, comma 8, anche se prive di
tabellazione.”
Divieti (articolo 43 comma 1 gg bis)
“divieto di addestrare o allenare cani nelle zone di cui alle lettere b) e c) dell’art. 43 comma 1”
Sanzioni amministrative statali e regionali – Ritiro Tesserino (articolo 51 comma 1 bis – 1 ter)
“Si applica la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 619,00 per chi addestra o allena cani nelle
zone di cui all’articolo 43, comma 1, lettere b) e c).
In caso di recidiva, la sanzione di cui al comma 1 bis è raddoppiata ed è disposto dalla Regione o dalla
Provincia di Sondrio per il relativo territorio, il ritiro del tesserino per un anno”.
ATTENZIONE SONO STATE APPORTATE ULTERIORI MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI CON LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2017, n. 22