1. All’articolo 2 della legge regionale 23 novembre 2016, n. 29

h) al comma 8 dell’articolo 30 dopo le parole «Gli enti o organismi proponenti non possono nominare in seno al comitato di gestione il medesimo membro per più di due volte consecutive» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per gli ATC o CAC con un numero di soci inferiore ai mille.»;
i) dopo il comma 2 dell’articolo 31 è inserito il seguente: «2 bis. I comitati di gestione possono richiedere al socio cacciatore la partecipazione alle attività gestionali degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, secondo le modalità che riterranno opportuno applicare.»;
j) dopo il comma 8 dell’articolo 33 è inserito il seguente: «8 bis. Il dirigente competente, qualora il commissario o il presidente dell’ATC o CAC ne motivino la necessità, può disporre la proroga dei termini di cui al presente articolo.»;
k) alla fine del comma 2.1 dell’articolo 35 è aggiunto il seguente periodo: «L’autorizzazione dei cacciatori ammessi è disposta dall’ATC entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base di graduatorie che devono tenere conto dell’ordine di arrivo delle richieste.»;
l) al comma 3 dell’articolo 35 la parola «richiesta» è sostituita dalla seguente: «comunicazione»;
m) al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 41 la parola «stesse» è soppressa e la parola «autorizzati» è sostituita dalla seguente: «abilitati»;
n) al comma 5 dell’articolo 41 la parola «stesse» è soppressa, la parola «da» è sostituita dalla seguente: «di» e le parole «autorizzati dagli stessi enti» sono sostituite dalle seguenti: «abilitati dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio»;
o) dopo il comma 5 dell’articolo 41 è inserito il seguente:
5 bis. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 3 e 5 sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate agli operatori dalle province alla data di entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria» conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio
2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all’articolo 3 della l.r. 32/2015).»;
p) al comma 2 dell’articolo 42 le parole «nei territori e negli istituti di cui all’articolo 14, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «negli istituti di cui all’articolo 14, commi 1 e 3,»;
q) dopo la lettera gg bis) del comma 1 dell’articolo 43 è aggiunta la seguente: «gg ter) abbattere fauna stanziale in caso di pagamento del contributo base per la caccia alla sola selvaggina migratoria in forma vagante.»;
r) dopo il comma 13 dell’articolo 48 è aggiunto il seguente: «14. A seguito di ogni controllo i soggetti deputati alla vigilanza venatoria devono effettuare l’annotazione relativa all’avvenuto controllo sul tesserino venatorio regionale del cacciatore controllato.»;
s) al comma 4 dell’articolo 51 dopo le parole «appostamento fisso» sono aggiunte le seguenti: «e per chi ha optato per la caccia alla sola selvaggina migratoria in forma vagante.».
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