E’ una licenza che autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria valido 5 anni dalla data di rilascio.
La Legge Nazionale 11 Febbraio 1992 N.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio” definisce le modalità dell’esercizio dell’attività venatoria.
Art. 12 – Esercizio dell’attività venatoria.
L’attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all’abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l’impiego dei mezzi di cui all’articolo 13. E’ considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
Ogni altro modo di abbattimento é vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
Fatto salvo l’esercizio venatorio con l’arco o con il falco, l’esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
- vagante in zona Alpi
- da appostamento fisso
- nell’insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato ad attività venatoria programmata.
La fauna selvatica abbattuta durante l’esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l’ha cacciata.
Per l’esercizio venatorio bisogna essere in possesso:
- Del libreto di porto di fucili in corso di validità,
- Dalla licenza di caccia,
- Del tesserino venatorio regionale,
- E dell’assicurazione per responsabilità civile.
DOCUMENTI OCCORRENTI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI PORTO DI FUCILE AD USO CACCIA
- Domanda in carta bollata da € 16.00 diretta al Questore, con firma autenticata o sottoscritta dall’interessato in presenza dell’addetto al ritiro. Se la domanda viene inviata tramite terzi la firma va accompagnata dalla fotocopia della carta di identità.
- Stato di famiglia con l’annotazione di cui al 1° comma dell’art. 12 del T.U.L.P.S. E’ consentita anche l’autocertificazione, previa indicazione di tutto il nucleo famigliare.
- N. 2 fotografie a capo scoperto di cui una legalizzata. La fotografia può essere legalizzata dall’ufficio ricevente, a richiesta dell’interessato, se presentata personalmente (L. 127/97, art. 2). In questo caso non è applicata l’imposta di bollo.
- Congedo militare oppure certificato di abilitazione al maneggio delle armi lunghe e corte rilasciato da una sezione del tiro a segno nazionale.
- Patentino di abilitazione all’esercizio venatorio rilasciato dalla Provincia di Milano — Direzione Centrale Ambiente — Servizio Caccia e Pesca.
- Certificato di idoneità psicofisica rilasciato dall’A.S.L. di residenza dell’interessato oppure da un ufficiale medico militare o medico della Polizia di Stato, in bollo.
- Attestazione di versamento della tassa sulle concessioni governative sul c/c postale n. 8003 intestato all’Ufficio tasse concessioni governative — Roma di € 173,16
- Bonifico di 1,27 € per rilascio libretto di PdA, valido per questura di Milano e questura Monza e Brianza
A favore di: Capo X-Capitolo 2383-Articolo 00
IBAN: IT74E0100003245139010238300
Causale: costo del libretto porto d’arma corta o lunga a nome di
9.* Ricevuta del pagamento tramite pagoPa della concessione regionale abilitazione caccia € 64,56;
- Marca da bollo da € 16.00.
N.B. Da presentare al Comando di Pubblica Sicurezza o alla Stazione Carabinieri della propria zona di residenza
* ATTENZIONE: Il neofita al primo rilascio non deve pagare la concessione regionale, ai sensi della Legge Regionale 8 luglio 2015, n. 20 Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed economico (BURL n. 28, suppl. del 10 Luglio 2015 )
DOCUMENTI OCCORRENTI PER IL RINNOVO DELLA LICENZA DI PORTO DI FUCILE AD USO CACCIA
1. Domanda in carta bollata da € 16.00 diretta al Questore, sottoscritta dall’interessato in presenza dell’addetto al ritiro. Se la domanda viene inviata tramite terzi la firma va accompagnata dalla fotocopia della carta di identità.
2. Stato di famiglia con l’annotazione di cui al 1° comma dell’art. 12 del T.U.L.P.S. E’ consentita anche l’autocertificazione, previa indicazione di tutto il nucleo famigliare.
3. N. 2 fotografie a capo scoperto di cui una legalizzata. La fotografia può essere legalizzata dall’ufficio ricevente, a richiesta dell’interessato, se presentata personalmente (L. 127/97, art. 2).
4. La licenza scaduta.
5. Certificato di idoneità psicofisica rilasciato dall’A.S.L. di residenza dell’interessato oppure da un ufficiale medico militare o medico della Polizia di Stato, in bollo.
6. Attestazione di versamento della tassa sulle concessioni governative sul c/c postale n. 8003 intestato all’Ufficio tasse concessioni governative — Roma di € 173,16.
7. Bonifico di 1,27 € per rilascio libretto di PdA, valido per questura di Milano e questura Monza e Brianza
A favore di: Capo X-Capitolo 2383-Articolo 00
IBAN: IT74E0100003245139010238300
Causale: costo del libretto porto d’arma corta o lunga a nome di
8.Ricevuta del pagamento tramite pagoPa della concessione regionale abilitazione caccia € 64,56;
9. Marca da bollo da € 16.00.
N.B. Da presentare al Comando di Pubblica Sicurezza o alla Stazione Carabinieri della propria zona di residenza
DOMANDA E DOCUMENTI OCCORRENTI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI PORTO DI FUCILE AD USO CACCIA
DOMANDA E DOCUMENTI OCCORRENTI PER IL RINNOVO DELLA LICENZA DI PORTO DI FUCILE AD USO CACCIA