ATTENZIONE!!!
I neofiti al primo rilascio della licenza di caccia sono esentati dal pagamento del versamento di tassa regionale ai sensi della Legge Regionale 8 luglio 2015, n. 20 Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed economico (BURL n. 28, suppl. del 10 Luglio 2015 )
La tassa di concessione regionale per attività venatoria non è dovuta:
- in occasione del rilascio della licenza di porto di fucile a uso caccia
- in occasione del successivo nuovo rilascio a seguito di revoca
- qualora, nel corso dell’anno, si prevede di non esercitare l’attività venatoria o di esercitarla esclusivamente all’estero.
Una volta versato l’importo dovuto, l‘esercizio dell’attività di pesca e dell’attività venatoria è consentito su tutto il territorio nazionale. Tuttavia è bene tener presente che ciascuna Regione ha la propria normativa e proprie modalità di gestione della materia. E’ quindi consigliabile informarsi circa la presenza di eventuali vincoli, prima di esercitare tali attività al di fuori del territorio lombardo.
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Riferimenti Normativi:
art. 3 legge 16 maggio 1970, n. 281
art. 4 legge 14 giugno 1990, n.158
d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230
d.lgs. 23 gennaio 1992, n. 31
art. 3 legge 23 dicembre 1996, n. 662
art. 55 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
l.r. 10 dicembre 1998, n. 34
l.r. 14 luglio 2003, n.10
l.r. 8 luglio 2015, n. 20 “Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed economico”