ALLEGATO 4.A
DISPOSIZIONI TNTEGRATTVE AL CALENDARIO VENATORTO REGIONALE 2O19/2O2O PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA CITTA, METROPOLITANA DI MILANO ATC: N.1 DELLA PIANURA MILANESE E N.2 DELLA COLLINA Dl SAN COLOMBANO
Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. t7l20O4 e gli eventuali ulteriori prowedimenti emanati dalla Regione, l’attività venatoria si svolge come di seguito riportato.
Per quanto concerne le disposizioni inerentigli eventuali pianidi prelievo di specie stanziali, si rimanda agli specifici prowedimentiapprovaticon decreto del competente Dirigente dell’UTR. ln attuazione dell’art.51, c 6, della l.r. n.26/93 e successive modificazionie integrazioni, il prelievo dicapidi fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
c) € 500,00 per ogni lepre comune;
d) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
e) € 3.000,00 per ogni capriolo.
Per 2019
2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI
L’attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita agli lscritti all’ATC per la stagione venatoria 2019/2O2O, da un’ora prima del sorgere del sole e fino al tramonto, con un massimo di 6 cani, dal 17.08.2019 al 11.O9.2O20 compreso, per cinque giorni alla settimana, esclusi il martedìe il venerdì. Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente I’allenamento e l’addestramento dei cani
di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dalla deliberazione della Provincia di Milano n. I57344 / 20.2 / 2004 / 3919 del 24.O7 .2006.

E’vietato lasciare vagare incustoditi icani, di qualsiasi razLa o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o cornunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

3. ALTRE DISPOSIZIONI
Dal 15.09.2019 al 30.09.2019 compreso, la caccia vagante, incluso l’appostamento temporaneo, negli ATC e consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

Per consentire le operazioni di cattura e immissione della lepre comune, l’utilizzo del cane da seguita è consentito fino al 30.11.2019. Dopo tale data, è consentita la caccia alla volpe, anche con cani da seguita, svolta da squadre organizzate dagli ATC. Tali squadre devono essere composte da un massimo di 20 persone con un massimo di 6 cani, munite di fucile da caccia esclusivamente ad anima liscia, e non possono mai effettuare battute alla volpe nelle stesse giornate in cui si svolgono le immissioni della lepre.

  • E’vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte dl neve, ad eccezione della caccia da appostarnento fisso e temporaneo agli acquatici sui fiumi e negli specchi d’acqua ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati.
  • E’vietata la caccia alla fauna stanziale sui terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 1000 metri dal battente dell’onda.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale o migratoria, il cacciatore dovra cerchiare indelebilmente il segno X o la sigla relativi alla specie prelevata.

  • E’vietato l’uso di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondenti alla munizione 00).

4. CACCIA NELLE ZPS
Le disoosizioni di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17.10.2007, n. l84 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” e s.s.m.i. per quanto attiene alla protezione della fauna selvatica e alla disciplina dell’attività venatoria, sul territorio provinciale di Milano si applicano alle seguenti ZPS:

  • ZPS 1T2080301 Boschi del Ticino,
  • ZPS 1T2050006 Bosco di Vanzago.
  • ZPS 1T1150001 Valle del Ticino,
  • ZPS 1T2050401 FontanÌle Nuovo.

ln tali ZPS, totalmente ricomprese all’interno di aree a parco naturale dei parchi regionali o di riserve naturali, ai sensi rjella l. n.394/91,vige il divieto di caccia che assorbe tutti i divieti previsti dall’art.5, comma 1, lett.dalla a) alla j), del Decreto ministeriale n. 184 del 17.10.2007 e s.s.m.i.

Categorie: NewsNorme

Hai bisogno di informazioni apri la chat