Tra i mezzi idoeni ad esercitare la caccia vengono escluse le armi da fuoco che appartengono alla categoria europea B7 (“Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica”). Questo ha una doppia conseguenza: da un lato queste armi non potranno più essere utilizzate per la caccia, dall’altro andranno a ricadere sotto la qualifica “armi comuni” per le quali è previsto il limite di tre per la detenzione senza licenza di collezione.
LEGGE 17 aprile 2015, n. 43 ( Parte sulla modifiche in materia di armi)