Di seguito in sintesi le specie comprese nel calendario riduttivo della stagione venatoria 2021/2022.

– per il Moriglione la sospensione del prelievo come previsto nella nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di prot. n. 0039696 del 28 maggio 2020 e indicato nel parere ISPRA;

– per il Combattente la sospensione del prelievo venatorio come indicato nel parere ISPRA;

– per l’Allodola un prelievo secondo quanto indicato nelle opzioni previste dal “Piano di gestione nazionale dell’Allodola” ovvero:

• prelievo venatorio dal 2 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021;
• carniere massimo per cacciatore pari a 10 capi giornalieri e 50 stagionali;
• gli abbattimenti fuori regione di residenza venatoria devono concorrere al carniere massimo totale di 50 capi previsto stagionalmente per un cacciatore;

– per la Tortora selvatica quanto segue:

• per la stagione venatoria 2021-22 un carniere complessivo regionale pari al
50% della media del prelievo stagionale del periodo 2013-2018, per un totale di 1.110 capi;
• un carniere giornaliero di 5 capi per cacciatore e un carniere stagionale di 10 capi per cacciatore;
• che ogni cacciatore che preleva esemplari di Tortora selvatica provveda giornalmente a comunicare via e-mail alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, all’indirizzo faunisticovenatorio@regione.lombardia.it, l’avvenuto abbattimento, indicando il numero dei capi abbattuti e l’ATC o il CAC dove è stato effettuato il prelievo;
• che la Direzione Generale Agricoltura attraverso il monitoraggio giornaliero del numero di capi abbattuti verifichi che non venga superato il carniere complessivo regionale e che proceda ad informare tutti i soggetti interessati non appena la quota di capi previsti sia pari all’80 % del carniere stagionale, mediante comunicazioni sul portale regionale
www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale, e a bloccare il prelievo mediante specifico provvedimento di sospensione al raggiungimento della quota stagionale consentita;
• di prevedere un rafforzamento del sistema di controllo sul rispetto del carniere giornaliero e dell’avvenuta comunicazione di abbattimento tramite e-mail da parte del singolo cacciatore alla Direzione Generale Agricoltura, attraverso l’azione della vigilanza condotta dalla Polizia provinciale competente per territorio, anche attraverso l’applicazione di
tutti i procedimenti sanzionatori previsti dalla L. 157/92 e dalla l.r. 26/93;
• che i dati di prelievo verranno resi disponibili alle Polizie Provinciali;

– per la Moretta un prelievo massimo per cacciatore pari a 3 capi giornalieri e 20 stagionali;

– per la Pavoncella un prelievo massimo per cacciatore pari a 2 capi giornalieri e 10 stagionali nel periodo tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;

– per la Quaglia un prelievo massimo per cacciatore pari a 3 capi giornalieri e 20 stagionali nel periodo tra la terza domenica di settembre ed il 15 novembre;

– per la specie Merlo il mantenimento del carniere come previsto dall’art. 2 della l.r. 17/04;

2. di prevedere per le specie: Beccaccino, Frullino, Gallinella d’acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia, Cesena, Tordo sassello e Beccaccia, il prelievo sino al 31 gennaio 2022;

3. di stabilire che il presente atto sia immediatamente esecutivo;

4. che le prescrizioni di cui al Decreto relativo alla valutazione d’incidenza n. 10435 del 29.07.2021 siano recepite e applicate durante la stagione venatoria 2021/2022 nei siti Natura 2000, inclusi nel territorio di competenza regionale ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, secondo le modalità ivi individuate;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi www.agricoltura.regione.lombardia.it.

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