In allegato la circolare informativa della Regione Lombardia e della sentenza del TAR relativa al prelievo dell’allodola.

Il prelievo dell’allodola resta consentito con i limiti fissati dal decreto dirigenziale 14 settembre 2018, n. 13062, nella parte in cui consente a ciascun cacciatore un prelievo venatorio consentito di 10 capi giornalieri e 50 capi stagionali, senza distinzione tra cacciatore specialista e generico.

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