Comunichiamo che è stata resa pubblica la circolare interpretativa del Ministero degli Interni in merito al Decreto di recepimento della “Direttiva Armi”- DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2018 n. 104, (V. ALLEGATI)

Qui di seguito riportiamo un sunto della normativa indicando le principali modifiche che riguardano il mondo venatorio: riduzione da 6 a 5 anni della durata di validità delle licenze di porto d’armi e uso sportivo. Per le licenze rilasciate fino al 14 settembre 2018 continua a valere la vecchia durata, fino al prossimo rinnovo. Rimane invece il limite di tre mesi per il certificato medico di idoneità per il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

La necessaria certificazione dei requisiti psicofisici potrà essere rilasciata anche da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente e in attività di servizio (per il semplice nulla osta alla detenzione anche pensionati) fuori dalle strutture di appartenenza.

È stata aumentata la capacità dei caricatori, che è stato uniformato al resto d’Europa portandoli da 5 a 10 colpi per le armi lunghe (20 per le armi corte). Scatta ora l’obbligo di denuncia se in possesso di caricatori con una capacità superiore. Attenzione: non ne è però consentito automaticamente l’uso a caccia.

Per quanto riguarda il numero delle armi da caccia detenibili, questo è rimasto invariato. Anche se il loro uso non è contemplato a caccia, ricordiamo che è stato raddoppiato (ora sono 12) il numero di armi sportive detenibili.

Non è stato introdotto il paventato obbligo di avvisare i propri conviventi maggiorenni di possedere o aver acquistato una nuova arma o addirittura richiesto la relativa licenza. Ricordiamo però che l’adempimento è già previsto dal 2010, ma non è mai divenuto operativo per la mancata emanazione del regolamento recante le modalità tecniche attuative.

Infine, per l’annosa questione dei motivi ostativi al rilascio del porto d’armi ex articolo 43 del Tulps. legata al riconoscimento o meno della intervenuta riabilitazione con la modifica introdotta si raggiunge un importante chiarimento, ovvero che se è intervenuta la riabilitazione, la domanda di rilascio o rinnovo del porto d’armi non può più essere automaticamente rigettata ma deve essere valutata la situazione personale del richiedente e la sua condotta nel periodo successivo alla riabilitazione stessa.

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