Di seguito alcuni punti sulla gestione del cinghiale dell’0rdinanza sulle DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA 13/06/2024.
In allegato trovate l’ordinanza integrale.
Gestione dei cinghiali
- Deve essere garantito il rafforzamento della sorveglianza nei confronti della PSA nei cinghiali attraverso la ricerca attiva delle carcasse, con cadenza almeno quindicinale, in aree individuate in base al rischio di introduzione e diffusione della PSA, dal DV dell’ATS territorialmente competente, con il supporto tecnico scientifico dell’Osservatorio epidemiologico veterinario della Lombardia con sede presso IZSLER. Per questa attività possono essere individuate e incaricate, dal DV dell’ATS territorialmente competente, ditte specializzate. Il volontariato organizzato di Protezione civile e/o altre Amministrazioni possono prestare collaborazione e supporto allo svolgimento dell’attività di monitoraggio e di ricerca attiva delle carcasse di cinghiale, al fine di incrementarne l’efficacia.
- Per quanto concerne l’eventuale impiego del volontariato organizzato di Protezione Civile, le attività si svolgono nel pieno rispetto di quanto previsto dal Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63, delle direttive del Dipartimento di Protezione Civile e delle indicazioni delle ATS territorialmente competenti;
- Deve essere garantito il coordinamento della sorveglianza attiva e passiva della PSA da parte del DV dell’ATS territorialmente competente;
- L’attività venatoria verso il cinghiale è consentita con modalità selettive, mentre il controllo faunistico della specie è consentito con modalità sia collettive (girata) che selettive, con frequenza di almeno 2 volte alla settimana e utilizzando anche gabbie di cattura per successivo abbattimento, finalizzate all’eliminazione del maggior numero di capi possibile. Sono consentite le altre forme di caccia, nonché l’utilizzo di cani da caccia in attività di addestramento ed in attività venatoria. Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalla Polizia provinciale, dalla polizia metropolitana o dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), c) e, limitatamente alle aree in cui vige il divieto di caccia, d), della l.r. 86/1983 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991, a seconda della competenza territoriale, e attuate avvalendosi anche degli operatori così come previsti dall’articolo 41 della legge regionale 26/93 nonché da personale in possesso dei medesimi requisiti ed afferente a ditte specificatamente incaricate dal DV dell’ATS territorialmente competente. Nel corso delle attività di controllo, l’operatore volontario oppure operante a titolo professionale può intervenire secondo le modalità riportate in Allegato 2. Ove l’ente gestore dell’area naturale protetta regionale di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), c) e, limitatamente alle aree in cui vige il divieto di caccia, d), della l.r. 86/1983 nonché dell’area protetta nazionale di cui alla legge 394/1991,sia inadempiente rispetto alla predisposizione ed attuazione dei progetti pluriennali di controllo del cinghiale (PPCC), la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, sentito l’ente inadempiente, demanda alle competenti strutture regionali l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale. Gli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), c) e, limitatamente alle aree in cui vige il divieto di caccia, d), della l.r. 86/1983 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991, le polizie provinciali e la polizia metropolitana concordano a livello tecnico modalità tali da massimizzare l’efficacia delle rispettive azioni di controllo, con particolare riguardo al superamento dei limiti territoriali all’attività di prelievo lungo le zone di confine di rispettiva competenza;
- Ogni Istituto faunistico o di protezione della fauna ricadente in zone sottoposte a restrizione I, indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, deve consentire il prelievo con modalità selettive del cinghiale e/o attuare azioni di controllo faunistico verso la specie cinghiale. Tali Istituti devono sviluppare un piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi riportati nell’Allegato 1 «Piano di gestione della biosicurezza», parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, soggetto ad approvazione da parte del DV dell’ATS competente per territorio;
- I capi abbattuti possono essere destinati all’autoconsumo esclusivamente all’interno della stessa zona di restrizione I e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA. Nel caso di abbattimento in controllo possono essere lasciati nella disponibilità dell’operatore volontario che abbia effettuato i prelievi in controllo, fino a otto capi complessivi di cinghiale per anno solare;
- In deroga alle disposizioni di cui al punto precedente, la movimentazione di carni di cinghiale abbattuti e destinati alla commercializzazione per il consumo umano può avvenire, verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687 e comunque nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste del Regolamento (UE) 2023/594. Per questo fine, i cinghiali abbattuti possono essere stoccati presso un centro di raccolta/di sosta della selvaggina autorizzato nei piani di cui all’Allegato 1 all’interno delle zone di restrizione I, campionati, da parte del DV dell’ATS territorialmente competente o sotto il suo controllo, per la ricerca della PSA e essere movimentati a seguito di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus della PSA verso un Centro di Lavorazione carni di selvaggina sito nelle zone di restrizione II o zone di restrizione I;
- È vietato il foraggiamento dei cinghiali, ad eccezione del foraggiamento attrattivo finalizzato al prelievo selettivo in attività di controllo, come disposto dalla normativa di settore regionale;
- E’ vietata la movimentazione dei cinghiali catturati se non finalizzata all’abbattimento immediato;
- Il rilievo biometrico di tutti i capi abbattuti può essere effettuato direttamente dall’operatore/cacciatore anche in assenza della qualifica di “operatore abilitato ai rilievi biometrici” e anche senza transitare da centri di raccolta o strutture analoghe;
- Il prelievo in controllo può essere attuato dal proprietario o conduttore del fondo, o su sua segnalazione da parte degli operatori abilitati, a seguito di accertamento della presenza del cinghiale sui terreni di proprietà o conduzione, a prescindere dal verificarsi di danni alle colture e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo e secondo le procedure di cui alla normativa vigente;