Per la sola caccia al cinghiale, il serbatoio delle carabine semiautomatiche può contenere fino a cinque colpi più uno in canna. Per ogni altra forma di caccia, il limite per il serbatoio di tali armi è di due colpi. Mentre per i fucili a canna liscia il numero delle cartucce in serbatoio e di due e una in canna, sia per la caccia al cinghiale che per qualsiasi altra forma di caccia tranne in zona alpi che e di uno in canna e uno nel serbatoio.
In seguito al dibattito che ne è sorto, la legge 11 agosto 2014, n. 116 ha apportato alcune rilevanti modifiche al testo originario del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, in sede di conversione.
Pertanto, il testo dell’art. 13, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nella parte modificata, oggi in vigore, così recita:
“i caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l’esercizio dell’attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all’esercizio della caccia al cinghiale”.
In prima battuta, si evidenzia che la limitazione a due cartucce nel caricatore, inizialmente introdotta dal D.L. n. 91/2014, è stata mantenuta anche per i fucili a canna rigata a ripetizione semiautomatica, ma solo per la caccia alle specie diverse dal cinghiale.
Invece, durante l’esercizio della caccia al cinghiale, per le carabine (fucili a canna rigata) a ripetizione semiautomatica è stata prevista la possibilità di inserire cinque cartucce nel caricatore.
Ne consegue che le carabine a ripetizione semiautomatica possono contenere tre cartucce (una in canna e due nel caricatore) per la caccia alle specie diverse dal cinghiale; mentre possono contenere sei cartucce (una in canna e cinque nel caricatore) solo per la caccia alla specie cinghiale.