All’articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: «Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell’ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all’articolo 38, primo comma, secondo periodo.». 3-septies. All’articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modifica-zioni.». 3-octies. All’articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «detiene armi o» sono inserite le seguenti: «caricatori sog-getti a denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o». 3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38, primo comma, secondo pe-riodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall’obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma. 3-decies. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l’attività venatoria non è consentita con l’uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell’allegato I alla diret-tiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l’uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert». 3-undecies. Alle armi escluse dall’uso venatorio ai sensi dell’arti-colo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3-decies del presente articolo, detenute alla data di en-trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conti-nuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti ante-riormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all’articolo 10, sesto comma, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. »; alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonche’ tracciabilita’ delle armi e delle sostanze esplodenti».