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Art. 24. Prelievo venatorio. (L.R. 26/93)

1. Per ogni giornata di caccia il cacciatore può prelevare due capi di fauna selvatica stanziale autoctona anche della stessa specie, ad eccezione della lepre comune, lepre bianca, coturnice e gallo forcello, di cui è consentito il prelievo di un solo capo 
2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, previ censimenti della fauna selvatica stanziale e relativi piani di prelievo, prevedono un numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero, per singola specie e per cacciatore.(82)
3. Per ogni giornata di caccia all’avifauna selvatica migratoria, salvo diversa disposizione specifica della Regione, il cacciatore non può prelevare più di trenta capi, con il limite di due sole beccacce e di dieci capi tra palmipedi e trampolieri per cacciatore.
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