LA REGIONE LOMBARDIA CON L’ORDINANZA N. 733 Del 01/04/2021, RIAPRE LA POSSIBILITA’ DI PRATICARE LA CACCIA DI SELEZIONE E IL CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA.

La Presidenza della Regione Lombardia emana la seguente ordinanza ORDINANZA N. 733 Del 01/04/2021  che autorizza :

 

Art. 1 (Attività agricole, controllo faunistico, attività venatorie e piscatorie)

1) Con riferimento alle attività agricole:

• è consentita l’ attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, non adiacenti a prima od altra abitazione, adibite alle produzioni per autoconsumo, anche personale e non commerciale, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

2) Con riferimento alle attività di pesca:

• l’attività di pesca professionale è consentita in tutto il territorio della regione;

• in zona arancio, lo svolgimento dell’attività di pesca dilettantistico sportiva, anche presso i centri privati di pesca, compresa la pesca subacquea e con l’uso di natante, è consentito esclusivamente nel territorio della Provincia di 8 residenza, domicilio o abitazione;

• in zona rossa l’attività di pesca sportiva e dilettantistica può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale con obbligo di rientro nella medesima giornata presso la propria abitazione;

• all’interno del territorio provinciale sono consentiti gli spostamenti delle guardie ittiche volontarie di cui alla Legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008;

• lo spostamento degli operatori dal comune di residenza, domicilio o abitazione, è consentito al fine dello svolgimento di attività ittiogenica presso gli incubatoi ittici;

• sono consentiti ai soggetti espressamente autorizzati lo svolgimento delle attività di contenimento delle specie ittiche alloctone invasive;

3) Con riferimento all’attività di controllo della fauna selvatica e all’attività venatoria:

a) l’attività di controllo ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93 deve svolgersi nel rispetto delle seguenti condizioni:

• sono consentiti all’interno del territorio provinciale gli spostamenti dei soggetti di cui all’art. 48, comma 5 della l.r. 26/93 per gli interventi di controllo e contenimento coordinati dalla Polizia provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano;

• i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo, muniti di licenza di caccia, autorizzati ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93, possono attivarsi secondo le modalità di coordinamento stabilite dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano con le modalità, i tempi e i mezzi previsti dai piani di controllo delle specie 9 interessate ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia;

• lo spostamento dei soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93, dei quali la Polizia provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Milano possono avvalersi nell’effettuazione degli interventi di controllo, avviene entro i limiti disposti dai medesimi organi di polizia giudiziaria;

b) lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione è consentito:

ai cacciatori, per l’esercizio dell’attività venatoria di selezione nell’ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione, e di tutte le attività complementari alla caccia e al controllo, quali, ad esempio, il censimento delle popolazioni faunistiche, l’addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nel rispetto della normativa di settore;

ai cacciatori aventi titolo, all’interno degli istituti privati, ovvero delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie, all’esercizio venatorio di selezione e al controllo, nonché di tutte le attività complementari quali, ad esempio, il censimento delle popolazioni faunistiche, l’addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e il trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, in quanto autorizzati dal concessionario dell’azienda, nel rispetto della normativa di settore;

c) L’attività venatoria di selezione e l’attività di controllo della fauna selvatica, nonché tutte le attività complementari, sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Lombardia ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali e, pertanto, non sono consentite ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini 10 amministrativi della Regione Lombardia, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale. Gli spostamenti nonché l’esercizio di tutte le attività sopra disposte, dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale.

Art. 2 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 2 aprile 2021 in relazione ai periodi in cui la Regione Lombardia è classificata nella c.d. zona arancione o rossa di cui rispettivamente ai Capi IV e V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in base all’emissione delle Ordinanze del Ministro della Salute.

2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge 35/2020.

3. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

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