STATUTO DELLA FEDERCACCIA DELLA REGIONE LOMBARDIA
Art. 1
Denominazione, personalità giuridica, sede
La Federcaccia della Regione Lombardia, di seguito abbreviata in Federcaccia Lombarda, è un’associazione apartitica, senza scopo di lucro, costituita dalle sezioni comunali e provinciali di Federcaccia e dai loro associati. Essa ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 23 dicembre 1978 ed ha sede propria o presso una delle Sezioni Provinciali della Federcaccia Lombarda, in conformità ai deliberati del proprio Consiglio Regionale.
E’ associazione costituente la Federazione Italiana della Caccia in una con le altre Federazioni regionali.
Art. 2
Fini istituzionali
2.1 La Federcaccia Lombarda elabora programmi per la gestione del territorio e della fauna selvatica e per lo svolgimento dell’attività venatoria e di quella sportiva ad essa connessa.
2.2 La Federcaccia Lombarda provvede, in particolare, all’organizzazione dei federcacciatori e alla salvaguardia dei loro interessi.
2.3 La Federcaccia Lombarda, in relazione a tali fini, provvede, tra l’altro, al coordinamento delle iniziative delle Sezioni provinciali e delle proposte per i calendari venatori al fine di armonizzare l’esercizio della caccia nelle province della regione e con le regioni limitrofe.
2.4 La Federcaccia Lombarda sviluppa, altresì, iniziative di carattere ecologico e di protezione civile quali l’azione antincendio, la prevenzione e repressione del bracconaggio, la vigilanza sulle acque interne, sia attraverso la struttura associativa propria, che attraverso la collaborazione con le associazioni di settore, in particolare con quelle agricole ed ambientaliste.
2.5 La Federcaccia Lombarda concorre, per quanto di sua facoltà e competenza, al perseguimento dei fini previsti dall’articolo 2 dello Statuto della Federazione Italiana della Caccia e per tale ragione i suoi soci sono tenuti ad osservare, oltre alle norme del presente statuto, anche quelle contenute nello statuto della Federazione nazionale, nonché i relativi regolamenti e le disposizioni contenute nelle delibere adottate dai competenti Organi federali.
Art. 3
Organizzazione
3.1 Sono organi della Federcaccia Lombarda:
– l’Assemblea Regionale;
– il Presidente;
– il Consiglio Regionale. 2
3.2 Sono organi di controllo:
– il Collegio dei Probiviri;
– il Collegio dei Revisori dei Conti.
3.3 Sono organi territoriali:
– le Sezioni provinciali;
– le Sezioni comunali.
Art. 4
Assemblea Regionale
4.1 E’ costituita dai Presidenti provinciali e dai membri designati dal Consiglio delle rispettive Sezioni provinciali nel numero stabilito dal Regolamento di attuazione in proporzione del numero degli iscritti di ogni Sezione .
I membri dell’Assemblea durano in carica cinque anni, mentre i Presidenti provinciali
sono nominati in ragione dell’incarico.
4.2 L’Assemblea regionale ha il compito di provvedere :
a) all’elezione del Presidente;
b) all’elezione dei Vice Presidenti;
c) all’elezione del Collegio dei probiviri;
e) all’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
f) all’elezione del segretario ;
g) alla nomina dei propri rappresentanti in seno alle associazioni settoriali e in altri organismi, ove previsti o richiesti;
h) all’approvazione della relazione programmatica concernente gli indirizzi di politica faunistico-venatoria e ambientale presentata nella riunione convocata per l’approvazione dei bilanci;
i) all’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
l) all’ approvazione dello statuto, del regolamento di attuazione e delle loro modifiche.
4.3 L’ Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno dei suoi componenti; per l’approvazione delle deliberazioni dell’Assemblea è necessaria la maggioranza dei voti espressi.
Il voto non è delegabile e, in caso di parità, è determinante il voto del Presidente.
4.4 Le elezioni si effettuano a scrutinio segreto, con voto singolo e senza possibilità di delega..
4.5 L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all’anno ed ogni qualvolta lo ritenga
opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta e motivata la metà più uno dei suoi
componenti. 3
4.6 Di ogni riunione il Segretario o suo delegato, redige verbale che viene sottoscritto anche dal
Presidente e sottoposto all’approvazione nella prima riunione utile.
4.7 I componenti l’Assemblea che, salvo giustificato motivo scritto, non partecipano per tre volte
consecutive alle riunioni dell’Assemblea stessa decadono dalla carica.
4.8 Alla sostituzione dei componenti l’Assemblea che durante il mandato cessano dalla carica per qualsiasi motivo, si provvede con cooptazioni che dovranno espletarsi in occasione della prima riunione utile dell’Assemblea regionale, su designazione della Sezione Provinciale di appartenenza.
4.9 Se viene meno la maggioranza dei componenti, per decadenza, dimissioni o esclusione degli stessi, l’Assemblea decade automaticamente. Per l’ordinaria amministrazione rimane in carica il Presidente, il quale deve darne comunicazione entro otto giorni alle Sezioni provinciali. Le stesse entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione designano i nuovi rappresentanti in seno all’Assemblea. Entro quindici giorni dal ricevimento delle designazioni da parte delle Sezioni provinciali, il Presidente convoca l’Assemblea regionale.
4.10 Per tutti gli atti di gestione amministrativa e contabile dell’Assemblea regionale, sono responsabili, anche solidalmente, coloro che li hanno posti in essere.
Art. 5
Presidente della Federcaccia Lombarda
5.1 Il Presidente deve essere socio della Federcaccia Lombarda
, avere residenza anagrafica in Lombardia. Dura in carica per cinque anni ed è rieleggibile .
5.2 Ha la rappresentanza legale della Federcaccia Lombarda e ne firma gli atti.
5.3 Convoca e presiede l’Assemblea regionale e il Consiglio di Presidenza.
5.4 Nomina il Vice Presidente vicario.
5.5 Da’ attuazione ai deliberati degli Organi Collegiali ed è responsabile, nei confronti dell’Assemblea Regionale, del perseguimento dei fini statutari.
5.6 Può adottare deliberazioni in via di urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili, da sottoporre, per la ratifica, agli organi collegiali competenti nella prima riunione utile. 4
5.7 Nell’ipotesi di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente vicario svolge le funzioni di ordinaria amministrazione e convoca l’Assemblea per le elezioni del nuovo Presidente entro 30 giorni.
5.8 L’incarico di Presidente Regionale è incompatibile con l’incarico di Presidente di Sezione provinciale.
Art. 6
Vice Presidenti della Federcaccia Lombarda
6.1 I Vice Presidenti sono eletti nel numero di due.
6.2 Esercitano i poteri delegati dal Presidente.
6.3 Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo o di assenza.
L’esercizio del potere di firma costituisce prova, nei confronti dei terzi, dell’assenza o dell’ impedimento del Presidente.
Art. 7
Consiglio Regionale
7.1 Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dai Presidenti delle Sezioni provinciali e dal Segretario del Consiglio Regionale, il quale espleta anche le funzioni di tesoriere. Nel caso di impedimento i presidenti possono farsi rappresentare da un loro delegato all’uopo indicato per iscritto.
7.2 Il Consiglio Regionale delibera su tutte le materie non rimesse dal presente statuto alla competenza esclusiva di altri organi. Può adottare deliberazioni in via d’urgenza, che dovranno essere sottoposte a ratifica dell’Assemblea regionale nella prima riunione utile.
Art. 8
Collegio dei Probiviri regionale
8.1 Il Collegio dei probiviri è eletto dall’Assemblea regionale nella seduta in cui vengono eletti gli altri organi regionali e la votazione avviene su una lista proposta dalle Sezioni provinciali. E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti, dura in carica per cinque anni ed elegge nel proprio ambito, mediante votazione segreta, il Presidente.
8.2 Il Collegio ha sede ove l’Assemblea regionale ha posto la sede della Federcaccia Lombarda.
Decide sulle controversie insorte fra gli organi della Federcaccia Lombarda, fra questi e le sezioni provinciali e/o fra queste ultime e le sezioni comunali, e sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti federali adottati dai Collegi dei probiviri provinciali. 5
8.3 Il Collegio decide altresì inappellabilmente sui ricorsi avverso le decisioni dei Collegi dei Probiviri delle sezioni provinciali di cui è stato investito.
8.4 Il Collegio pubblica le proprie decisioni entro sessanta giorni dal ricevimento delle pratiche, sentiti gli interessati.
Il Segretario regionale cura l’esecuzione di tali decisioni.
Art. 9
Collegio dei Revisori dei Conti regionali
9.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno almeno deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, e due supplenti.
Il Collegio è eletto dall’Assemblea regionale nella seduta in cui vengono eletti gli altri organi regionali e la votazione avviene su una lista proposta dalle Sezioni provinciali.
Il Collegio, nella prima riunione utile, elegge nel proprio ambito
, con voto segreto, il
9.2 Il Collegio resta in carica per cinque anni e non decade qualora, per qualsiasi motivo, sia venuta a decadere l’Assemblea regionale .
9.3 Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità, nel rispetto dello Statuto e delle vigenti leggi, norme e regolamenti.
9.4 Di ciascuna verifica viene redatta relazione su apposito registro, vidimato dal Presidente Regionale.
Art. 10
Patrimonio e bilancio
10.1 Il patrimonio della Federcaccia Lombarda è costituito dai beni mobili ed immobili acquisiti, risultanti dai bilanci e dagli inventari.
10.2 I beni costituenti tale patrimonio, previa delibera dell’Assemblea Regionale, possono essere ceduti, anche in uso gratuito o comodato, alle Sezioni provinciali e comunali.
10.3 Le entrate finanziarie della Federcaccia Lombarda sono costituite dal fondo di funzionalità di competenza erogato dalla Federcaccia nazionale
, da contributi e da donazioni e lasciti.
10.4 La gestione finanziaria ed il bilancio della Federcaccia Lombarda sono disciplinati dai regolamento di amministrazione e contabilità, deliberato dall’Assemblea Regionale. 6
Art. 11
Sezioni provinciali
11.1 Le Sezioni provinciali hanno sede di norma nel capoluogo di ogni provincia.
11.2 Qualora ragioni di funzionalità inducano alla richiesta di unione di Sezioni provinciali, l’ Assemblea Regionale, sentite le stesse, può deliberare la fusione in una unica sezione Interprovinciale con le medesime caratteristiche e compiti di Sezione provinciale; ai fini della rappresentatività, nell’Assemblea Regionale sono rappresentati i Presidenti delle ex Sezioni provinciali ed un numero di consiglieri derivanti dall’insieme dei soci.
11.3 Le Sezioni provinciali svolgono, nel territorio di loro giurisdizione, i compiti connessi ai fini istituzionali della Federazione Italiana della Caccia e della Federcaccia Lombarda.
11.4 Le Sezioni provinciali provvedono altresì:
a) all’educazione venatoria e alla preparazione tecnico-culturale degli iscritti e degli aspiranti cacciatori della provincia, avendo soprattutto cura di formare dirigenti qualificati per la gestione sociale del territorio, per fini faunistico-venatori e ad organizzare corsi per la formazione di guardie volontarie;
b) ad iniziative a carattere culturale, ricreativo e propagandistico;
c) all’organizzazione di gruppi di difesa ambientale e di protezione civile, in particolare con funzioni di antincendio, di vigilanza sulle acque interne e di antibracconaggio;
d) alla promozione, coordinamento e controllo dell’attività delle sezioni e sottosezioni comunali;
e) alla organizzazione di mostre, concorsi e altre iniziative a carattere ecologico, agonistico-sportivo, venatorio e cinofilo.
Art. 12
Organi delle Sezioni provinciali
12.1 Sono organi delle Sezioni provinciali:
– l’Assemblea;
– il Presidente;
– il Consiglio direttivo;
– la Giunta esecutiva;
– il Collegio dei Revisori dei Conti;
– il Collegio dei Probiviri.
12.2 Sono organi periferici delle Sezioni provinciali le sezioni e sottosezioni comunali. 7
Art. 13
Assemblea Provinciale
13.1 L’Assemblea provinciale è costituita dai presidenti delle sezioni comunali i quali votano per rappresentanza, disponendo di un numero di voti pari al numero dei soci da ciascuno di essi rappresentato. In caso d’impedimento, i presidenti delle Sezioni comunali possono farsi rappresentare da altro componente del Consiglio direttivo comunale, delegato per iscritto.
13.2 Possono intervenire altresì all’Assemblea, senza diritto di voto, i Consiglieri provinciali e
i componenti dell’Assemblea regionale , i Revisori dei Conti provinciali, i Commissari straordinari ed i Presidenti delle Associazioni settoriali provinciali.
13.3 L’Assemblea è convocata dal Presidente provinciale, previa delibera del Consiglio direttivo, in via ordinaria una volta all’anno, entro il 31 marzo per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
13.4 L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando venga richiesto, con motivata istanza, firmata individualmente, da presidenti di sezione comunale che rappresentino almeno un terzo degli iscritti nella provincia.
13.5 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere fissata in prima e seconda convocazione.
In prima convocazione essa è validamente costituita con la presenza dei presidenti rappresentanti almeno la metà più uno degli iscritti nella provincia. In seconda convocazione, da fissarsi nello stesso giorno e luogo della prima ad un’ora di distanza, l’Assemblea è costituita validamente quando sia rappresentato almeno un terzo degli iscritti della provincia. L’Assemblea che procede all’elezione degli organi federali è validamente costituita, anche in seconda convocazione, se sono presenti i componenti che rappresentino la metà più uno degli associati.
13.6 Le deliberazioni dell’Assemblea
, tranne quelle elettive, sono valide quando riportino l’approvazione della maggioranza dei soci rappresentati .
13.7 L’Assemblea deve essere convocata almeno dieci giorni prima della data stabilita, con lettera personale.
13.8 Possono partecipare ai lavori dell’Assemblea provinciale, con il solo diritto di parola, i componenti dell’Assemblea regionale e il Presidente regionale. 8
Art. 14
Consiglio direttivo e Giunta esecutiva delle Sezioni provinciali
14.1 Le Sezioni provinciali sono rette da un Consiglio direttivo composto da almeno nove membri effettivi eletti ai sensi del successivo art. 18 e che durano in carica per cinque anni .
Il Consiglio direttivo elegge, nel proprio ambito con votazione segreta, il Presidente, uno o più Vicepresidenti ed il Segretario della sezione, il quale espleta anche compiti di tesoriere.
Il Consiglio elegge altresì i componenti dell’Assemblea regionale secondo il numero stabilito dal regolamento di attuazione.
Alle sedute del Consiglio possono assistere, senza diritto di voto, i componenti dell’Assemblea regionale e i Presidenti delle associazioni settoriali provinciali.
14.2 La Giunta esecutiva provinciale è composta dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti, dal Segretario e da almeno due membri eletti dal
Consiglio direttivo nel suo ambito.
La Giunta assicura l’espletamento delle competenze delegate dal Consiglio.
14.3 Il Segretario della Sezione coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta, che sottoscrive insieme al Presidente.
Art. 15
Presidenti delle Sezioni provinciali
15.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Sezione. Convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio direttivo e la Giunta, e cura l’esecuzione delle delibere.
15.2 Il Presidente è responsabile del funzionamento della Sezione unitamente al Consiglio direttivo.
15.3 Le funzioni vicarie sono di competenza del Vicepresidente più anziano di carica; in caso di parità di carica, del più anziano di età.
In caso di assenza o impedimento dei Vicepresidenti, le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.
In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il Consiglio direttivo procede entro trenta giorni alla elezione . 9
Art. 16
Collegio dei Revisori dei conti delle Sezioni provinciali
16.1 In occasione dell’elezione del Consiglio direttivo provinciale, si provvede alla elezione del Collegio dei Revisori dei Conti composto da almeno tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci.
Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità.
Di ogni revisione viene redatta relazione su apposito registro, vidimato dal Presidente della Sezione provinciale.
16.2 I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.
16.3 Il Collegio resta in carica per cinque anni e non decade qualora, per qualsiasi
motivo, sia venuto a mancare il Consiglio direttivo provinciale.
Art. 17
Collegio dei Probiviri provinciale
17.1 In occasione dell’elezione del Consiglio direttivo provinciale si provvede alla elezione del Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra persone di specchiata moralità, residenti in un Comune della provincia . Il Collegio elegge nel proprio seno, mediante votazione segreta, il Presidente. In caso di impedimento del Presidente, il Collegio è presieduto dal componente più anziano di età.
17.2 Il Collegio dei Probiviri delle Sezioni provinciali giudica entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati di qualunque controversia relativa all’attività associativa o sportiva, nonché fra quelle insorte fra i soci e le sezioni comunali. Il Collegio esercita altresì funzioni di giudice disciplinare nei confronti di soci che si siano resi responsabili di mancanze e violazioni degli obblighi di correttezza, lealtà e probità sportiva e associativa, di violazioni delle norme federali e del presente statuto, nonché di violazioni alle leggi e regolamenti relativi alla caccia, nonché per comportamenti scorretti od ostativi all’espletamento dell’attività degli agenti volontari di vigilanza ecologico-venatoria della Federcaccia.
17.3 Il Collegio giudica senza formalità, ma previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine di almeno quindici giorni per le giustificazioni, con facoltà per il socio nei cui confronti si procede di essere sentito personalmente e di farsi assistere da persona di sua fiducia.
Il Collegio, ove ritenga fondato l’addebito, può applicare le seguenti sanzioni :
a) censura;
b) deplorazione;
c) sospensione dall’attività della sezione per un periodo di tempo non superiore a 1 anno, quando la mancanza addebitata al socio sia di rilevante gravità o vi sia recidiva nelle sanzioni di cui alle precedenti lettere a) e b);
10
d) esclusione dalla Sezione quando sia accertato che il socio abbia posto in essere comportamenti incompatibili con la partecipazione alla Sezione o in violazione del vincolo di giustizia o qualora sia già ripetutamente incorso nella sanzione di sospensione.
17.4 Avverso i provvedimenti del Collegio che devono essere comunicati con lettera raccomandata all’interessato, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri dell’Associazione regionale con reclamo motivato da proporsi entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione
.
17.5 Il Collegio dei Probiviri giudica, in prima istanza, sulle controversie fra sezioni comunali, fra queste e la Sezione provinciale e su quelle fra soci e dirigenti della Sezione provinciale.
17.6 Il Collegio dei Probiviri giudica in via definitiva sui ricorsi relativi alle elezioni di tutti i dirigenti a livello comunale e sull’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.
17.7 Il Collegio dei Probiviri giudica in prima istanza sui ricorsi avverso l’elezione dei dirigenti provinciali.
17.8 Eventuali controversie sull’elezione del Collegio dei Probiviri provinciale sono di competenza del Collegio dei Probiviri regionale.
17.9 Il Collegio adotta le proprie decisioni entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, sentiti gli interessati.
Il Segretario della Sezione provinciale cura l’esecuzione di tali decisioni.
Art. 18
Disposizioni concernenti le Assemblee provinciali e compiti delle medesime
18.1 Le Assemblee deliberano sugli argomenti indicati nell’ordine dei giorno, o su quelli sopravvenuti, urgenti ed indifferibili.
Esse provvedono:
a) ad approvare i bilanci preventivo e consuntivo, redatti secondo le modalità contenute nel Regolamento di amministrazione e contabilità e la relazione tecnico-morale-finanziaria da trasmettere al Consiglio regionale nei termini prescritti;
b) ad eleggere i membri del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
c) a determinare le direttive per il coordinamento delle attività delle Sezioni comunali.
18.2 Il Consiglio direttivo, all’atto della convocazione dell’Assemblea elettiva, nomina la Commissione elettorale e determina il numero dei componenti il Consiglio direttivo.
I membri della Commissione elettorale non hanno diritto di voto. 11
Art. 19
Compiti dei Consigli direttivi e della Giunta esecutiva
delle Sezioni provinciali
19.1 Il Consiglio direttivo gestisce la Sezione provinciale nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti.
Il Consiglio direttivo decide sulle questioni di indirizzo attinenti l’attività della Sezione e redige i bilanci da sottoporre all’Assemblea.
19.2 Il Consiglio direttivo provvede alla designazione dei rappresentanti negli organismi venatori ed ambientali di interesse provinciale.
19.3 Il Consiglio direttivo coordina e indirizza l’attività delle sezioni comunali e, in particolare, attua le direttive deliberate dall’Assemblea provinciale.
19.4 Le riunioni del Consiglio direttivo si tengono almeno una volta ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
19.5 Le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti.
Il Consiglio direttivo adotta le deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto di chi presiede.
19.6 Un terzo dei Consiglieri può chiedere la convocazione del Consiglio direttivo con richiesta motivata e previa presentazione dell’ordine dei giorno.
I Consiglieri che, salvo giustificato motivo scritto, non prendono parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio direttivo, decadono dalla carica.
19.7 Alla sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica, si provvede mediante surrogazione, con il primo dei non eletti ovvero, in mancanza, con elezioni parziali, che dovranno essere espletate nella prima Assemblea utile.
19.8 Se viene meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio direttivo decade automaticamente.
Per l’ordinaria amministrazione resta in carica il Presidente che dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro trenta giorni, nominando la Commissione elettorale.
L’Assemblea dovrà essere tenuta entro i trenta giorni successivi.
19.9 La Giunta provinciale svolge le funzioni delegate dal Consiglio direttivo per determinate materie e, in caso di estrema urgenza, può deliberare, salvo ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.
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Art. 20
Autonomia e responsabilità gestionali delle Sezioni provinciali
per l’attività venatoria
20.1 Le Sezioni provinciali godono, di autonomia patrimoniale, gestionale, amministrativa, contabile, fiscale e di bilancio, limitatamente alle attività previste della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per le associazioni venatorie.
20.2 Il patrimonio delle Sezioni provinciali è costituito dai beni acquisiti, da contabilizzarsi nell’inventario e nel conto consuntivo. Chi cessa di far parte, per qualunque motivo, delle Sezioni comunali che fanno capo alle Sezioni provinciali, non ha alcun diritto sul patrimonio sezionale.
20.3 Le entrate finanziarie delle Sezioni provinciali sono costituite dalla quota della tessera federale di propria competenza, da contributi e da donazioni e lasciti.
20.4 La Sezione provinciale ha distinti bilanci, preventivo e consuntivo, e formula una relazione annuale sull’andamento della gestione e sui programmi di attività, sottoscritta dal Presidente, insieme ad una relazione deliberata dal Collegio dei Revisori.
Le modalità di gestione di cassa debbono uniformarsi ai principi del Regolamento di amministrazione e contabilità.
20.5 Delle obbligazioni contratte dalla Sezione provinciale risponde unicamente la stessa con il proprio patrimonio, fermo restando la competenza e la responsabilità degli organi collegiali della Sezione.
20.6 Per tutti gli atti di gestione amministrativa e contabile della Sezione, sono responsabili anche solidalmente, coloro che li hanno posti in essere.
20.7 Nel caso in cui gli organi della Sezione provinciale deliberino il passaggio ad altra associazione venatoria ogni bene e risorsa economico e patrimoniale della Sezione diverrà di proprietà della Federcaccia Lombarda.
Art. 21
Attività agonistico-sportivo-venatoria delle Sezioni provinciali
21.1 Le Sezioni provinciali possono svolgere ogni attività agonistico sportiva ritenuta utile al perseguimento dei fini istituzionali.
21.2 Le Sezioni possono altresì promuovere, regolamentare e giudicare competizioni sportive amatoriali per discipline agonistiche la cui titolarità appartenga a Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.
21.3 Le entrate e le uscite relative a tali attività, saranno contabilizzate nei bilancio della Sezione.
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Art. 22
Sezioni comunali
22.1 Le Sezioni comunali hanno sede nei comuni della provincia e sono formate dai soci.
22.2 Ove particolari situazioni locali lo richiedano possono essere costituite dal Consiglio direttivo della Sezione provinciale, che ne stabilirà la denominazione, più Sezioni comunali.
22.3 E’ in facoltà dei soci di due o più comuni confinanti di deliberare, in separate assemblee, la costituzione di un’unica Sezione con il nome dei vari comuni.
Tale delibera può essere assunta previo consenso del Consiglio direttivo provinciale.
22.4 Le Sezioni comunali svolgono, nel proprio territorio, i compiti loro assegnati da leggi e relativi regolamenti, dalle decisioni assunte dagli Organi provinciali e regionali della Federcaccia Lombarda e collaborano fra loro per il raggiungimento dei fini associativi.
22.5 In particolare le Sezioni comunali provvedono:
a) in collaborazione fra loro e con la Sezione provinciale, alla educazione venatoria degli associati;
b) alla promozione di iniziative, in seno agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini, volte alla tutela dell’ambiente e all’incremento del patrimonio faunistico e al mantenimento degli equilibri biologici fra le varie specie di fauna selvatica;
c) alla prevenzione e repressione del bracconaggio;
d) alla tenuta dell’elenco annuale dei soci;
e) alla riunione in assemblea dei propri iscritti;
f) a collaborare con gli Organi dell’associazione per iniziative di carattere provinciale e regionale;
g) alla organizzazione di mostre, concorsi ed altre iniziative di carattere venatorio, cinofilo, sportivo ed ecologico;
h) allo sviluppo ed al mantenimento di rapporti con associazioni, circoli e gruppi costituitisi per finalità analoghe o affini a quelle dei mondo venatorio;
i) all’organizzazione di gruppi di difesa ambientale e di protezione civile, in particolare con funzioni antincendio e vigilanza sulle acque interne.
Art. 23
Organi
23.1 Sono Organi della Sezione comunale:
a) l’Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Consiglio direttivo;
d) il Segretario Tesoriere;
e) il Collegio dei Revisori (nelle Sezioni aventi 100 o più soci e in tutti i casi ove
deliberato dall’Assemblea);
f) la Giunta Esecutiva (ove l’Assemblea ritenga opportuno istituirla). 14
23.2 Tutte le cariche sociali durano fino all’esaurimento dei cinque anni e sono onorifiche. La Sezione non può conferire ai titolari di dette cariche ruoli retribuiti, né contrarre con essi rapporti di lavoro subordinato o autonomo.
La qualifica di membro del Collegio dei Revisori, è incompatibile con qualunque altra carica sociale.
Art. 24
Assemblee comunali
24.1 Le Assemblee comunali sono formate dai soci delle Sezioni comunali;
24.2 L’Assemblea è l’organo sovrano della Sezione che provvede:
– alla elezione dei componenti il Consiglio nel numero stabilito dal Consiglio direttivo che ha deliberato la convocazione dell’Assemblea elettorale e del Collegio dei Revisori, ove previsto;
– a stabilire gli indirizzi generali di gestione dell’attività sociale;
–
alla approvazione del Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo;
–
alle delibere sullo scioglimento, la fusione, incorporazione e cambio della denominazione sociale.
24.3 L’Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta l’anno dal Consiglio direttivo entro il 28 febbraio, per deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo e ratificare la misura della quota sociale deliberata dal Consiglio direttivo. L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta sia necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata con indicazione degli argomenti da porsi all’ordine del giorno da almeno un terzo dei soci della Sezione.
Le Assemblee sono convocate mediante preavviso di almeno 10 giorni. L’annuncio deve essere ampiamente pubblicizzato e rimanere affisso, per tutto il periodo di tempo precedente l’Assemblea, nella sede sociale.
L’avviso deve contenere il luogo, la data e l’ora della convocazione e l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. I soci hanno diritto, nelle 24 ore immediatamente precedenti l’Assemblea, di prendere visione, nel luogo e ora indicati nell’avviso di convocazione, di tutti gli atti e documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno. L’Assemblea è fissata in prima e seconda convocazione.
Fra le due convocazioni deve intercorrere almeno un’ora.
In prima convocazione, l’Assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo dei soci della Sezione.
In seconda convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Il Presidente della Sezione, constatata la validità della costituzione della Assemblea, invita la stessa a nominare il Presidente.
Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti.
24.4 I partecipanti alle Assemblee comunali votano personalmente. Non è ammessa la delega. 15
Art. 25
Elezione alle cariche sociali
25.1 Il Consiglio provvede all’indizione delle elezioni nominando una Commissione elettorale di tre membri che espleta le funzioni di verifica poteri, di ammissibilità delle liste o delle candidature, di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni elettorali, di risoluzione di eventuali controversie e di proclamazione dei risultati.
25.2 I componenti della Commissione elettorale non sono eleggibili ad alcuna carica nell’Assemblea in cui hanno svolto tale funzione.
25.3 Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di soci fissato dal Consiglio direttivo nella seduta che indice le elezioni. Tali liste dovranno essere firmate dai presentatori con l’indicazione del rispettivo indirizzo e del numero della tessera federale in vigore.
Le liste dovranno pervenire alla Sezione almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per le votazioni e dovranno essere subito affisse in sede e restare esposte nella sala del seggio per tutto il periodo delle votazioni.
25.4 E’ vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale nella sala del seggio durante lo svolgimento delle operazioni di voto.
25.5 Le elezioni avvengono mediante votazione segreta espressa su liste le quali debbono contenere un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire.
E’ ammessa da parte dell’elettore la cancellazione dalla lista di uno o più candidati e l’aggiunta di altri nominativi, purchè corrispondenti a soci della Sezione che siano eleggibili ai sensi dell’art. 26.
Se viene presentata una sola lista risulteranno eletti i candidati della lista che avranno riportato il maggior numero di voti. E’ comunque ammesso il voto di lista.
Se vengono presentate due o più liste risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, anche se in liste diverse.
Se, nei termini e modi previsti dai presente Statuto non viene presentata alcuna lista, la votazione avviene su schede in bianco distribuite dalla Commissione elettorale a ciascun iscritto.
Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
25.6 Le candidature al Collegio dei Revisori possono essere presentate anche nel corso dell’Assemblea da almeno due soci.
Avverso la decisione della Commissione elettorale sulle contestazioni sorte in sede di verifica poteri o su qualunque altra contestazione sulla regolarità delle votazioni, ivi compreso l’esito delle stesse, è consentito reclamo motivato alla Sezione provinciale della Federcaccia. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione scritta e succintamente motivato prima della chiusura dell’Assemblea e deve essere presentato entro 3 giorni dall’Assemblea medesima. La Sezione provinciale delibera in merito al reclamo, sentite le parti, entro 15 giorni dal ricevimento. 16
Art. 26
Requisiti per l’elezione alle cariche sociali
26.1 Per essere eletti alle cariche sociali i soci, in possesso della tessera federale a fini venatori
, devono:
a) non aver riportato condanne definitive per reati dolosi che comportino il divieto
di contrarre con la Pubblica Amministrazione o di ricoprire cariche pubbliche, se non intervenuto provvedimento di estinzione del reato o delle sanzioni penali per gravi infrazioni alle leggi sulla caccia;
b) non essere stati sottoposti a sanzioni disciplinari da parte della Federcaccia e di associazioni ad essa affiliate, che abbiano comportato squalifiche o inibizioni superiori a due anni.
c)
non avere rapporti di lavoro subordinato ovvero rapporti professionali o commerciali continuativi con la Federazione .
Art. 27
Il Presidente
27.1 Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione, presiede il Consiglio direttivo e lo convoca. Firma unitamente al Segretario Tesoriere i documenti di spesa. Attua le delibere del Consiglio direttivo e adotta in caso di urgenza i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio direttivo (o della Giunta Esecutiva) nella prima riunione utile.
27.2 Il Vice Presidente più anziano di età sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.
27.3 In caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza del Presidente o del Vice Presidente, il Consiglio direttivo provvede alla immediata elezione del nuovo Presidente o Vice Presidente.
27.4 L’Assemblea può eleggere per acclamazione a Presidente onorario chi abbia acquisito rilevanti benemerenze nello sport della caccia e nella attuazione dei fini istituzionali della Federazione.
27.5 Il Presidente onorario partecipa a titolo consultivo alle sedute del Consiglio direttivo. 17
Art. 28
il Consiglio Direttivo
28.1 Il Consiglio direttivo è composto da almeno 3 membri eletti dall’Assemblea ai sensi del precedente articolo 25.
28.2 I componenti dei Consiglio direttivo restano in carica fino all’esaurimento dei cinque anni e sono rieleggibili.
28.3 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge a scrutinio segreto fra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vice Presidenti e il Segretario Tesoriere.
28.4 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno 4 volte all’anno su convocazione del Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei membri più il Presidente. La convocazione deve essere effettuata con mezzi idonei e almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo motivi di eccezionale urgenza e salvo l’ipotesi di presenza totale.
28.5 Il Consiglio direttivo si riunisce inoltre ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
28.6 Qualora il Presidente non provveda a convocare il Consiglio entro 15 giorni dalla richiesta, la convocazione può essere effettuata direttamente dai Consiglieri richiedenti di cui al comma precedente.
28.7 Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza.
28.8 In caso di parità prevale il voto del Presidente.
28.9 In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno o più consiglieri, subentra al loro posto il primo dei non eletti nell’Assemblea.
28.10 In caso contrario si procede alla relativa elezione alla prima assemblea utile.
28.11 In caso di decadenza, dimissioni o impedimento definitivo di consiglieri che rappresentino almeno la metà dei Consiglio, l’intero Consiglio decade, e il Presidente e il Segretario Tesoriere restano in carica per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione dell’assemblea elettiva, da tenersi entro 30 giorni dalla avvenuta decadenza.
28.12 In caso di inerzia, la Sezione provinciale provvede ai sensi del successivo articolo 34. 18
Art. 29
Compiti del Consiglio Direttivo
29.1 Il Consiglio direttivo è l’organo di direzione e gestione della Sezione.
29.2 Esso provvede, in conformità agli indirizzi approvati dall’Assemblea, alla conduzione della Sezione e alla realizzazione dei fini sociali.
29.3 E’ competente su qualsiasi materia che il presente Statuto non riservi ad altro organo.
Art. 30
Giunta Esecutiva
30.1 La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, da uno o più Vice Presidenti, dal Segretario Tesoriere e da altri membri del Consiglio eletti nel proprio ambito.
30.2 La Giunta Esecutiva delibera in merito a tutte le materie che ad essa siano delegate dal Consiglio direttivo.
Art. 31
Il segretario tesoriere
31.1 Il Segretario Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo ai sensi del precedente articolo 28 comma 3.
31.2 Il Segretario Tesoriere cura e conserva i verbali delle riunioni dei Consiglio direttivo, svolge tutte le pratiche di carattere amministrativo e finanziario, firma congiuntamente al Presidente gli impegni di spesa, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da deliberarsi dal Consiglio direttivo ai fini dell’approvazione da parte dell’Assemblea ed è responsabile della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.
Art. 32
Il Collegio dei Revisori delle Sezioni comunali
32.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e un supplente eletti dall’Assemblea.
32.2 Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
32.3 Il Collegio dei Revisori controlla la gestione finanziaria e contabile della Sezione, la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali. Formula inoltre la relazione sui progetti di bilancio preventivo e conto consuntivo. 19
32.4 Il Presidente del Collegio è invitato a presenziare, anche tramite altro revisore delegato, alle riunioni del Consiglio direttivo.
32.5 Il revisore supplente partecipa alle riunioni del Collegio ogni qualvolta i revisori effettivi siano assenti. I revisori decadono in caso di decadenza o dimissioni del Consiglio e non possono essere revocati se non per giusta causa.
Art. 33
Commissari Straordinari
33.1 In caso di irregolarità gravi nella gestione della Sezione o di manifesto mancato funzionamento, su istanza di soci o di componenti il Consiglio direttivo, la Sezione provinciale può, esperite le opportune indagini, nominare un Commissario Straordinario. Qualora la Sezione provinciale non provveda, l’Assemblea Regionale potrà procedere in sostituzione.
33.2 La nomina del Commissario è immediatamente esecutiva.
33.3 Il Commissario straordinario provvede alla gestione ordinaria, pone in essere tutti gli atti necessari per la rimozione delle eventuali irregolarità e convoca l’Assemblea della Sezione per l’elezione dei nuovi organi entro tre mesi dalla nomina.
33.4 Contro il provvedimento di nomina del Commissario è ammesso ricorso al Consiglio Regionale nel termine di giorni 10 dalla comunicazione.
33.5 Il Commissario straordinario non ha diritto di voto.
Art. 34
Scritture contabili
34.1 La sezione comunale conserva e cura i seguenti libri:
a) l’elenco dei soci;
b) raccolta delle delibere del Consiglio direttivo e relativi verbali;
c) raccolta dei verbali del Collegio dei Revisori (ove esistente);
d) libri e scritture contabili previste dalla vigente legislazione. 20
Art. 35
Patrimonio ed entrate
35.1 Il patrimonio della Sezione è costituito:
a) dal fondo costituito dalle quote di adesione degli associati e da ogni loro eventuale contributo, nonché da ogni altra entrata che pervenga alla Sezione per il raggiungimento dei fini sociali;
b) dai beni mobili e immobili di proprietà della Sezione secondo le risultanze del
libro degli inventari.
35.2 L’eventuale gestione di attività commerciali, anche di carattere ricreativo continuativo, deve essere oggetto di scritture e bilanci separati dalla gestione della Sezione. Ove tale attività sia affidata a terzi, gli eventuali utili e oneri della gestione fanno capo esclusivamente ai terzi affidatari della gestione e non incidono sul fondo comune della Sezione, né possono ad alcun titolo comportare obbligazioni o responsabilità di quest’ultima.
35.3 In caso di scioglimento della Sezione, il relativo patrimonio viene devoluto alla Sezione provinciale per essere destinato ai fini istituzionali della Federazione, prioritariamente nell’ambito locale.
35.4 Quando presso una sezione o una sottosezione si costituisce un circolo, la relativa gestione deve essere tenuta, in ogni caso, separata da quella della sezione o sottosezione alla quale è aggregato.
Art. 36
Sottosezioni comunali
36.1 L’Assemblea può autorizzare, su proposta del Consiglio direttivo o su richiesta dei soci interessati, la costituzione di sottosezioni per la migliore realizzazione dei fini statutari in funzione di particolari esigenze o condizioni locali.
36.2 La sottosezione è alle dirette dipendenze della Sezione ed opera secondo gli indirizzi e sotto la vigilanza di quest’ultima. Essa è diretta un Consiglio direttivo composto da non meno di tre membri eletti fra i soci della sottosezione medesima.
36.3 Il Consiglio direttivo elegge nel proprio ambito, mediante votazione segreta, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario della sottosezione.
36.4 Il Collegio dei Revisori della Sezione esplica le funzioni di suacompetenza anche nei
confronti della sottosezione.
36.5 I soci della sottosezione partecipano con diritto di voto alla Assemblea della Sezione.
36.6 La sottosezione ha autonomia organizzativa, contabile e di gestione sotto la vigilanza della Sezione comunale. 21
36.7 La Sezione può determinare annualmente la quota per ciascun iscritto da destinare al funzionamento amministrativo della sottosezione.
37.8 Si applicano alle sottosezioni, in quanto compatibili, tutte le norme dettate per il
funzionamento della Sezione comunale.
Art. 37
Norma transitoria
37.1 Nelle more dell’applicazione delle norme del presente statuto valgono le norme dello
statuto precedente. 22
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
FEDERCACCIA LOMBARDIA
Art. 1
Assemblea Regionale
L’ Assemblea regionale è composta dai Presidenti delle sezioni provinciali e dai delegati designati dalle rispettive Sezioni provinciali in rappresentanza di ogni 2000 iscritti o frazione non inferiore a mille.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea regionale, da comunicarsi con dieci giorni di anticipo, salvo particolari urgenze, deve contenere il luogo, la data e l’ora, nonché l’ordine del giorno della riunione.
Il Consiglio regionale nomina la Commissione elettorale nella riunione in cui viene deliberata la data di convocazione dell’Assemblea elettiva
. I componenti la Commissione elettorale non hanno diritto di voto.
La Commissione elettorale ha anche funzione di verifica poteri all’Assemblea.
La Commissione elettorale decide sull’ammissibilità delle liste, tenuto conto dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento. Ogni eventuale reclamo avverso le decisioni della Commissione elettorale deve essere proposto entro tre giorni al Collegio regionale dei Probiviri in carica che deve decidere in tempo utile
.
Qualora si tratti di decisioni della Commissione in ordine a questioni sorte in Assemblea in sede di verifica poteri o di procedure elettorali, il reclamo deve essere preannunciato con atto scritto e motivato prima della chiusura dell’Assemblea.
ART. 2
ELEZIONE DEL PRESIDENTE
La candidatura a Presidente deve essere depositata almeno cinque giorni prima della convocazione dell’Assemblea elettiva, presso la sede della Segreteria regionale, posta immediatamente in libera visione e sottoscritta da un numero di Presidenti provinciali che rappresentino almeno il 10% dei soci.
Risulta eletto il candidato che raccoglie il maggior numero di suffragi. 23
ART. 3
ELEZIONE DEI VICEPRESIDENTI
Le candidature a Vice presidente , presentate per liste, devono essere depositate almeno cinque giorni prima della convocazione dell’Assemblea elettiva, presso la sede della Segreteria regionale, poste in libera visione immediatamente e sottoscritte da un numero di Presidenti provinciali che rappresentino almeno il 10% dei soci.
Risultano eletti i candidati della lista che riporta il maggior numero di voti.
ART. 4
IL CONSIGLIO REGIONALE
L’avviso di convocazione del Consiglio regionale, da comunicarsi con dieci giorni di anticipo, salvo particolari urgenze, deve contenere il luogo, la data e l’ora, nonché l’ordine del giorno della riunione.
Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio.
L’accertamento della validità delle riunioni è operata all’inizio delle sedute e va verificata ogni qual volta sia richiesta da un componente.
Le votazioni hanno luogo per appello nominale o per alzata di mano, salvo i casi previsti per le votazioni a scrutinio segreto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
ART.5
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLE SEZIONI PROVINCIALI
L’elezione dei componenti il Consiglio direttivo delle Sezioni provinciali, nel numero stabilito dal Consiglio direttivo che ha deliberato la convocazione dell’Assemblea elettorale, avviene su una o più liste rispettose della omogenea rappresentanza territoriale, contenenti un numero di candidati pari al numero dei componenti il Direttivo.
In caso di una sola lista, se l’elettore non intende apportare modifiche, è ammesso anche il voto di lista.
In caso di più liste, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti, che si determinano sommando i voti di preferenza a quelli di lista.
La Commissione elettorale, nella predisposizione delle schede di voto, aggiungerà comunque ad ogni lista spazi bianchi pari ad un quinto dei membri da eleggere, per consentire l’eventuale cancellazione e l’eventuale sostituzione dei candidati in lista con altri soci della Sezione provinciale.
Le liste dovranno essere presentate alla segreteria provinciale almeno 5 giorni prima della 24
Assemblea, ed ivi esposte, e sottoscritte da un numero di Presidenti di sezioni comunali, o da loro delegati, che rappresentino almeno il 20% degli iscritti alla Sezione provinciale.
Non è ammessa la candidatura in più di una lista; non è ammessa la sottoscrizione di più di una lista.
ART.6
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dallo Statuto, si applicano, se compatibili, le disposizioni statutarie e regolamentari della Federazione Italiana della caccia
Statuto federcaccia sezione provinciale di Milano e suoi Nuclei